F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Arnaldo FRANCESCHINI / A.C.D. PETACCIATO ( 202/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Arnaldo FRANCESCHINI / A.C.D. PETACCIATO
( 202/90 )
ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS
Con ricorso del 22 giugno 2010 l’allenatore di base iscritto nei ruoli dello S.T. della F.I.G.C., signor
Arnaldo Franceschini, assunto in qualità di tecnico della prima squadra della società A.C.D.
PETACCIATO per la stagione 2009/2010, ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere
il pagamento della somma di euro 9.200,00 quale premio tesseramento relativa alle rate scadute dal
30.10.2009 sino al 30.05.2010, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante
dalla svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia dell’accordo stipulato tra le parti in data 22.08.2009,
regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Molise, che prevedeva per la conduzione
tecnica della prima squadra un premio di tesseramento annuale massimo lordo di euro 11.500,00.
Il signor Franceschini ha comunicato di essere stato formalmente esonerato con una nota scritta
allegata agli atti in data 31.01.2010.
In data 20 luglio 2010 la Segreteria di questo Collegio invitava le parti a depositare nel termine di
otto giorni proprie difese.
La società. A.C.D. PETACCIATO ha contro dedotto alle richieste del ricorrente, contestando
integralmente il contenuto delle stesse perché prive assolutamente di qualsiasi fondamento;
precisando che il signor Franceschini non è mai stato esonerato, ma è lui che si è allontanato dalla
squadra non svolgendo più alcun compito, né mansione, anzi la società si era oltremodo adoperata
per far dissuadere l’allenatore dai propositi di abbandono ottenendo in un primo momento un
ripensamento che però si ribaltava poche settimane dopo, in particolare al 30 gennaio 2010 con il
definitivo abbandono della squadra.
La società ha eccepito il fatto che il provvedimento di esonero, recante la data del 31.01.2010 non è
mai stato controfirmato dal signor Franceschini, né si sarebbe potuto concretizzare visto che il
giorno precedente aveva abbandonato la squadra, comunicandolo attraverso organi di stampa. Si
allegano copie dei giornali che hanno riportato quanto affermato. Con il reclamo ha inoltre
contestato l’improcedibilità del reclamo, mancando nello stesso le formalità di cui all’art. 23, punto
5 del codice di giustizia sportiva.
Infine viene precisato che il legale rappresentante della società non ha mai sottoscritto alcun
accordo economico con il predetto allenatore, né è mai stato depositato presso il Comitato
Regionale, né all’AIAC considerato che il tesseramento dell’allenatore è avvenuto a titolo
meramente gratuito.
Si osserva, inoltre, che il documento allegato al ricorso non è redatto su carta intestata, come
previsto dalle norme federali, né tantomeno firmato dal legale rappresentante della società, unico
organo titolato ad impegnare economicamente la società.
Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento in
quanto l’allenatore in data 31 gennaio 2010 è stato formalmente esonerato come da nota allegata
agli atti firmata dal Presidente della società. A.C.D. PETACCIATO, consegnata con raccomandata
a mani.
La società nelle sue controdeduzioni non contesta la richiesta economica fatta dal ricorrente, con il
reclamo per la mancata corresponsione delle rate scadute e non pagate, ma si limita a puntualizzare
che il signor Franceschini si era spontaneamente più volte allontanato dalla squadra e a fare
osservazione di carattere formale sulla regolarità dell’accordo.
P.Q.M.
Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo all’A.C.D. PETACCIATO. di corrispondere
all’allenatore Arnaldo FRANCESCHINI la somma di euro 9.200,00 oltre gli interessi
equitativamente calcolati pari ad euro 46,00, per un importo complessivo di euro 9.246,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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