F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Roberto CALABRESE / ASD ATLETICO MESAGNE ( 203/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Roberto CALABRESE / ASD ATLETICO MESAGNE ( 203/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Calabrese Roberto, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso inviato a questo Collegio il 2752010 ha chiesto il riconoscimento del credito, quale premio tesseramento di € 5500,00 (cinquemilacinquecento0) nei confronti della ASD A. Mesagne partecipante al campionato di Promozione C.R. Puglia stagione sportiva 20092010, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1092009. Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 2992009 dalla società e con racc. ar inviata alla stessa ha preso atto dell’esonero rimanendo a disposizione fino al termine della stagione sportiva in corso. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2072010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 2272010 al C.R. Puglia la conferma dell’avvenuto deposito. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la società ASD A. Mesagne posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà rifondere allenatore Calabrese Roberto la somma non percepita di € 5500,00 quale premio di tesseramento stagione 20082009. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Calabrese Roberto e per l’effetto fa obbligo alla società ASD A. Mesagne di corrispondere la somma di € 5500,00 a saldo del premio di tesseramento oltre € 55,00 per interessi maturati per un ammontare complessivo di € 5555,00 (cinquemilacinquecentocinquantacinque0), oltre interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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