F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all.Angelo BEVANATI / ASD VALFABBRICA ( 204/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all.Angelo BEVANATI / ASD VALFABBRICA
( 204/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI
L’allenatore dilettante Bevanati Angelo, assistito dallo studio legale Vossi, regolarmente iscritto
nei ruoli federali, con ricorso inviato a questo Collegio il 2362010, ha chiesto il riconoscimento
del credito residuo quale premio tesseramento di € 2200,00.00 (duemiladuecento 0) nei confronti
della ASD Valfabbrica partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Umbria stagione sportiva
20082009, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 23102008.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2072010 ha chiesto alle parti le proprie
controdeduzioni e il 2272010 al C.R. Umbria la conferma dell’avvenuto deposito.
Il Collegio,esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato non avendo la
società ASD Valfabbrica posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà rifondere al tecnico Bevanati Angelo la somma non percepita di € 2200,00 quale
premio di tesseramento stagione 20082009 e non quella di € 2500,00 chiesta dal legale.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Bevanati Angelo e per l’effetto
fa obbligo alla società ASD Valfabbrica di corrispondere la somma di € 2200,00 a saldo del premio
di tesseramento oltre € 22,00 per interessi maturati per un ammontare complessivo di € 2222,00
(duemiladuecentoventidue 0), oltre interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo
soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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