F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Pietro INFANTINO/ A.C.R. MESSINA (206/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Pietro INFANTINO/ A.C.R. MESSINA
(206/90)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 24/06/2010, l’allenatore dilettante INFANTINO Pietro, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento,
da parte della A.C.R. MESSINA,di €. 8.400,00, a saldo delle sue spettanze per premio di
tesseramento ed €. 890,40 per rimborso spese viaggi, oltre interessi di mora ed al risarcimento del
danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in
data 28/07/2009, con il legale rappresentante della A.C.R. Messina, nel quale è stato stabilito che,
per la conduzione della 1^ squadra, partecipante nella stagione sportiva 2009/2010 al campionato di
serie D, doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di €. 14.000,00, oltre alle spese di
viaggi già quantificati in €. 890,40.
Il ricorrente, ancora, ha dichiarato di essere stato dimesso in data 2/11/2009, regolarmente retribuito
fino a tale data, di essere stato richiamato in data 6/12/2009, con il ripristino dell’accordo
sottoscritto il 28/07/2009 e di essere stato esonerato il 26/02/2010, senza essere pagato e né
rimborsato delle spese pattuite.
L’accordo economico sottoscritto tra il ricorrente e la A.C.R. Messina s.r.l. risulta essere stato
regolarmente depositato in data 3/08/2009.
Di ciò né da conferma il Segretario del Comitato Interregionale di serie D, in data 22/07/2009, su
richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale.
La convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni ha
sostenuto, con raccomandata a/r del 30/07/2010 quanto segue:
a- di aver stipulato con il ricorrente Infantino Pietro regolare accordo economico per la
stagione sportiva 2009/2010 pattuendo un compenso annuo lordo di €. 14.000,00 più
rimborso spese a titolo di indennità di trasporto;
b- successivamente, lo steso ricorrente, nel proprio atto introduttivo, dichiara di essersi
dimesso il 2/11/2009 e di aver ricevuto tutto quanto a lui dovuto sino a quella data;
c- che la deducente, in data 6/11/2009, richiamava l’allenatore Infantino alla guida della
squadra, ripristinando l’accordo economico sottoscritto a luglio, per i rimanenti sei
mesi per la stagione sportiva 2009/2010, per esonerarlo definitivamente il 26/02/2010;
d- che, nella data sopra citata, all’atto dell’esonero al ricorrente veniva liquidato tutto
quanto a lui dovuto come da dichiarazione liberatoria sottoscritta dall’allenatore
Infantino, di cui allega copia, da cui si evince il pagamento di €. 14.500,00.
Pertanto, chiede a questo Collegio il rigetto integrale delle pretese avanzate dal ricorrente e se del
caso di essere sentita in sede dibattimentale.
A seguito delle considerazioni svolte dalla convenuta, l’allenatore ha controdedotto con
raccomandata a/r del 3/08/2010, reiterando la sua richiesta di credito di €. 8.400,00 per premio
tesseramento e di €. 840,00 per rimborso spese viaggi, senza, peraltro, far cenno alla quietanza
liberatoria del 26/02/2010 recante la propria firma, esibita dalla società.
Alla luce dei fatti descritti ed in considerazione della prova dell’avvenuto pagamento di €.
14.500,00, così come dimostrato dalla convenuta con la esibizione della ricevuta di quietanza
sottoscritta dal ricorrente in data 26/02/2010, data del suo esonero, senza, peraltro, essere contestata,
si ritiene che non possa trovare accoglimento il ricorso proposto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti in suo possesso dichiara non accoglibile il ricorso prodotto
dall’allenatore INFANTINO Pietro contro la A.C.R. Messina.
La presente delibera è inappellabile.
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