F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA:all.Luigi BAIOCCO / USD CALCIO MONTENERO ( 207/90 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA:all.Luigi BAIOCCO / USD CALCIO MONTENERO ( 207/90 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Domenico CARRETTA L’allenatore Luigi Baiocco chiede il riconoscimento delle scadenze insolute come da accordo tipo sottoscritto tra questi e la USD Calcio Montenero in data 31 Ottobre 2008 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Molise. Il contratto prevedeva l’assunzione del sig. Baiocco in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta società che partecipava al campionato di Promozione Eccellenza Regione Molise per la stagione sportiva 2008/2009. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di 7.500 euro da pagarsi in otto ratei. Nella domanda fatta a questo Collegio, il sig. Baiocco richiede l’immediato pagamento delle scadenze insolute pari a 4.400 euro e del rimborso spese pari a 2.100 euro oltre agli interessi derivante alla svalutazione monetaria. La società USD Calcio Montenero, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, nulla ha controdedotto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Luigi BAIOCCO ed obbliga al società al pagamento della somma di 4.400 euro oltre alla somma di 2.100 a titolo di rimborso spese per un totale di € 6.500,00. Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it