F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Peppino GIOVAZZINO / US SAN MARCO ASD ( 210/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Peppino GIOVAZZINO / US SAN MARCO ASD
( 210/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante Giovazzino Peppino, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso
datato 2662010 chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 4900,00
(quattromilanovecento 0) quale premio di tesseramento più spese di viaggio comma 2b per €
2362,36 oltre interessi, nei confronti della ASD San Marco partecipante al campionato di
Promozione Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 20092010, come previsto dalla
scrittura privata stipulata in data 782009.
Lo stesso, comunica di essere stato esonerato il 4122009 con lettera a firma del presidente della
società ASD San Marco.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2072010 chiedeva alle parti le proprie
controdeduzioni e il 2272010 al C.R. Calabria conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla
normativa federale.
La società ASD San Marco con nota del 482010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore
dichiarando di avergli già corrisposto € 2100,00 con assegni bancari come da fotocopie allegate agli
atti del presente ricorso e non € 1600,00 come sostenuto dal tecnico. Invece, per quanto riguarda il
rimborso spese al punto 2b fa presente che, non avendolo sbarrato, si deve intendere come non
spettante e chiede a questo Collegio di “ ridurre l’importo dallo stesso chiesto detratti gli acconti
versati ed eliminate le voci di rimborso spese non previste dal contratto”.
L’allenatore in data 982010 rispondeva alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico,
come da ricorso inoltrato e puntualizzava di aver ricevuto soltanto la somma di € 1600,00 in quanto
l’assegno di € 500,00 era stato da lui incassato per un rimborso al tesserato Vito Francesco (che
rilascia dichiarazione a suo favore) dal momento che non era titolare di un conto corrente bancario.
In merito alle spese di viaggio ribadisce l’importo di € 2362,36 come documentate.
La società ASD San Marco nulla obiettava.
Il Collegio preso atto che la società ASD San Marco ha presentato un ulteriore assegno incassato
dall’allenatore che si riferisce alla vigenza del rapporto intercorso tra le parti quale allenatore della
ASD San Marco stagione 20092010 non può che ritenere valido l’importo di acconto quale premio
di tesseramento di € 2100,00 e non € 1600,00 come sostenuto dal tecnico.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Giovazzino Peppino e per
l’effetto fa obbligo alla società ASD San Marco di corrispondere la somma di € 4400,00 a saldo del
premio di tesseramento, un rimborso spese per € 2362,36 oltre interessi maturati per € 67,00 per un
ammontare complessivo di € 6829,36 (seimilaottocentoventinove36) oltre gli interessi che
andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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