F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/10 VERTENZA: all. Giancarlo CARLONI / A.S.D. VIRTUS CIMINI ( 10/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/10
VERTENZA: all. Giancarlo CARLONI / A.S.D. VIRTUS CIMINI
( 10/01 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI
Con ricorso del 7 luglio 2010 l’allenatore professionista signor Giancarlo Carloni, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra
della A.S.D. Virtus Cimini partecipante al campionato di promozione del Comitato Regionale Lazio
nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 13 luglio 2009, la A.S.D.
Fabrica Carbognano ora A.S.D. Virtus Cimini si era impegnata a corrispondergli un premio annuale
di tesseramento, di € 9.000,00 (novemila/00) in nove rate mensili di € 1.000,00 (mille/00).
Con il reclamo in esame, il signor Giancarlo Carloni, chiede a questo Collegio di far obbligo alla
A.S.D. Virtus Cimini di provvedere “a saldare il premio di tesseramento spettante oltre agli interessi
maturati”.
Il Comitato Regionale Lazio della LND, su richiesta del 23 settembre 2010 del Segretario del
Collegio Arbitrale, con lettera del 29 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente
depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 settembre 2010 ricevuta il 22 succesivo, ha
invitato la A.S.D. Virtus Cimini a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare
eventualmente alle stesse. La raccomandata indirizzata al signor Carloni è tornata al mittente per
compiuta giacenza il 26 ottobre 2010. Da una verifica effettuata presso gli archivi della FIGC
l’indirizzo dell’allenatore risulta esatto e corrisponde a quello indicato sulla busta restituita.
Con raccomandata del 22 settembre 2010 la A.S.D. Virtus Cimini contro deduce affermando di aver
regolarmente onorato il proprio impegno saldando tutte le spettanze dell’allenatore ed a riprova di
quanto asserito allega le fotocopie, recto e verso, di sette assegni bancari per complessivi € 8.700,00
(ottomilasettecento) regolarmente girati per l’incasso dal beneficiario signor Carloni. Per quanto
riguarda i restanti € 300 precisa di averli erogati in contanti e pertanto, non avendo fatto firmare
alcuna ricevuta, non è in grado di documentare l’avvenuto pagamento.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
al signor Giancarlo Carloni, la A.S.D. Virtus Cimini ha inviato l’ultima raccomandata così come
prevede la normativa e questi nulla ha ritenuto di contro dedurre;
l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole di averle già incassato,ha violato i
principi di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Virtus Cimini di
corrispondere all’allenatore signor Giancarlo Carloni la complessiva somma di € 310,00
(trecentodieci/00) relativa quanto ad € 300,00 (trecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la
stagione sportiva 2009/2010 ed € 10,00 (dieci/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo
complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali
violazioni dei principi di lealtà e probità da parte dell’allenatore signor Giancarlo Carloni.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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