F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Antonio SALTARELLI / A.C. ALBENGA ( 108 bis/90 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Antonio SALTARELLI / A.C. ALBENGA ( 108 bis/90 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 25 Agosto 2010, l’allenatore di Base Saltarelli Antonio iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore responsabile della A.C. ALBENGA , squadra partecipante al campionato ligure di prima categoria girone A stagione sportiva 2009/2010, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 3200,00 (tremiladuecento/00). Tale somma è la risultante dei ratei (compresi nell’accordo economico stipulato dalle parti il 4/09/09) scaduti nei mesi di Febbraio; Marzo; Aprile; Maggio 2010, mentre per i precedenti quattro ratei compresi tra Settembre e Dicembre 2009, la Società è stata intimata a pagare con sentenza del Collegio Arbitrale n° 108/90 del 24/07/2010. L’allenatore istante premette di essere stato esonerato in data 24/11/09. La convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio, nulla contodeduceva, mentre esisteva già conferma del competente C.R. Ligure, sempre su istanza della Segreteria, dell’avvenuto deposito dell’accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo di premio tesseramento per euro 3200 (tremiladuecento/00) valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che seppur ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla però è dovuto per il danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prove dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Saltarelli Antonio e la A.C. ALBENGA , condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per le casuali,di cui in narrativa,della somma complessiva di euro 3200,00 (tremiladuecento/00) oltre interessi nella misura dell’1% annuo a far data dalla domanda. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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