F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA:all.Pietro M. FRANCHELLA / A.S.D. CASALBORDINO 91 ( 182/90 ) ARBITRI: sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA:all.Pietro M. FRANCHELLA / A.S.D. CASALBORDINO 91
( 182/90 )
ARBITRI: sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI
In data 1°/06/2010 l’allenatore di base Pietro Mario Franchella,assunto in qualità di responsabile
della prima squadra della società in indirizzo partecipante al campionato di prima categoria girone
B Abruzzo,adiva questo Collegio arbitrale affinchè obbligasse la società al saldo del premio di
tesseramento di euro 4000,00 (Quattromila),stipulato in un accordo depositato in data 1°/09/2009.
Premio di tesseramento da pagare in quattro rate bimestrali con scadenza 7/09/2009; 7/11/2009;
7/01/2010; 7/03/2910.
Comunica che venivano onorate solo le prime due rate con scadenza 7/09/2009 e 7/11/2009.
L’allenatore comunica inoltre di essere stato esonerato in data 11/11/2009 e di aver adempito con
lettera di risposta all’esonero stesso.
Il Collegio ritualmente ha invitato la società A.S. D. Casalbordino 91 a fornire le proprie
controdeduzioni,non ricevendo alcuna risposta.
Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q,M.
Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Pietro Mario Franchella e fa obbligo alla società
A.S.D. Casal Bordino 91 alla corresponsione di euro 2000,00 ( duemila ) quale saldo del premio di
tesseramento ed euro 24,00 ( ventiquattro/00 ) per gli interessi maturati per un totale di euro
2024,00 / ( duemilaventiquattro/00 )
Nulla è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria,in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato
articolo 8 comma 15 del CGS.
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