F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Sergio ZENARI / ASD LOANESI SAN FRANCESCO ( 17/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Sergio ZENARI / ASD LOANESI SAN FRANCESCO ( 17/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 7 luglio 2010 l’allenatore professionista signor Sergio Zenari, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile del Settore Giovanile e di allenatore della squadra Juniores della A.S.D. Loanesi San Francesco partecipante al campionato Juniores del Comitato Regionale Liguria nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 18 giugno 2009, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) in dieci rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00). L’allenatore segnala che in data 2 marzo 2010 è stato esonerato dall’incarico di allenatore. Con il reclamo in esame, il signor Sergio Zenari chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Loanesi San Francesco di corrispondergli l’importo di € 4.000 (quattromila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 1.000,00 (mille/00) corrispondenti ai ratei di agosto e settembre 2009, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata del 24 maggio 2010 il legale del signor Zenari ha invitato formalmente la società al pagamento dell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) nei termini sopra descritti. Il Comitato Regionale Liguria della LND, su richiesta del 23 settembre 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 24 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 16 settembre 2010 ha invitato la A.S.D. Loanesi San Francesco a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Loanesi San Francesco nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Loanesi San Francesco di corrispondere all’allenatore signor Sergio Zenari la complessiva somma di € 4.070,00 (quattromilasettanta/00) relativa quanto ad € 4.000,00 (quattromila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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