F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Antonio VALENTE / Pol. C.S. PISTICCI ( 5/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Antonio VALENTE / Pol. C.S. PISTICCI
( 5/01 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 1° luglio 2010 l’allenatore professionista signor Antonio Valente, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra
della Polisportiva C.S. Pisticci, militante nel campionato nazionale di Serie D girone H nella
stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il signor Valente precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2009, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di €
17.000,00 (diciassettemila/00) in dieci rate mensili di € 1.700,00 (millesettecento/00) alle seguenti
scadenze: 1° agosto, 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre, 10 dicembre 2009 e 10 gennaio, 10
febbraio, 10 marzo, 10 aprile e 10 maggio 2010.
Con il reclamo in esame, il signor Antonio Valente, chiede a questo Collegio di far obbligo alla
Polisportiva C.S. Pisticci di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico e
quanto già percepito per lo stesso titolo pari alle ultime sei rate corrispondenti ad € 10.200,00
(diecimiladuecento/00) oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria. Il tecnico infatti precisa di essere stato esonerato in data 28 novembre 2009
con un telegramma del presidente della Polisportiva C.S. Pisticci e da quel momento non gli è stato
più erogato quanto dovutogli nonostante la sua lettera del 9 dicembre 2009 con la quale, nel
prendere atto dell’esonero, si era messo a disposizione della società fino al termine della stagione
sportiva 2009/2010.
L’allenatore allega al ricorso copia:
del telegramma del Presidente della Società del 28 novembre 2009 con cui viene sollevato
dall’incarico;
della sua lettera del 9 dicembre con cui si mette a disposizione della società;
sua ulteriore lettera alla Polisportiva C.S. Pisticci del 13 marzo 2010 con cui chiede che la
medesima provveda al pagamento dei compensi dovuti.
Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 23 settembre 2010 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente
depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 settembre 2010 ha invitato la Polisportiva C.S.
Pisticci a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Con lettera raccomandata del 28 settembre 2010 la società Polisportiva C.S. Pisticci contesta le
richieste del tecnico affermando che questi è stato esonerato per “inadempimento nella prestazione”
infatti secondo la società l’allenatore “non dava la prestazione pattuita con l’accordo economico
derivante dal contratto, in quanto gli allenamenti degli atleti, quando avvenivano, erano espletati
fuori orario e non in maniera precisa e costante” perché l’allenatore “essendo lavoratore dipendente
presso un’azienda non residente nel territorio comunale di Pisticci si presentava nei luoghi degli
allenamenti fuori orario e nelle ore più improvvisate. In buona sostanza la prestazione dovuta dal
Valente, quale sinallagma del contratto,non è stata da questi eseguita nei modi contrattualmente
pattuiti ed anzi in maniera oltremodo parziale ed arbitraria, a causa dei suoi impegni di lavoro, per
cui si è verificato un vero e proprio inadempimento nella prestazione”.
Il signor Antonio Valente controdeduce a sua volta con lettera raccomandata del 6 ottobre 2010 e
nel ribadire quanto richiesto nel ricorso fa notare che non gli sono mai state contestate
inadempienze sul proprio operato neanche in sede di esonero e che anche qualora si fossero
verificate dette inadempienze la società avrebbe dovuto attivarsi, per ottenere la riduzione dei
compensi o anche la risoluzione del contratto, presso i competenti organi della Lega.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che effettivamente la Polisportiva
C.S. Pisticci avrebbe potuto attivare le procedure disciplinari previste dalla vigente normativa in
caso di inadempienza di un allenatore e non sospendere arbitrariamente la corresponsione di quanto
dovuto al tecnico in base all’accordo economico sottoscritto, ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva C.S. Pisticci di corrispondere
all’allenatore signor Antonio Valente la complessiva somma di € 10.275,00
(diecimiladuecentosettantacinque/00) relativa ad € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) al saldo di
quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi
legali equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla
data dell’effettivo soddisfo
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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