F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Alessandro POLIZZOTTO / A.C. FANFULLA 1874 srl ( 6 / 01 ) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Alessandro POLIZZOTTO / A.C. FANFULLA 1874 srl ( 6 / 01 ) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Alessandro Polizzotto, iscritto nei ruoli federali, chiede a questo Collegio il riconoscimento delle scadenze non percepite, per un totale di euro 5.000,00 come da accordo economico sottoscritto dalle parti in data 22 luglio 2009, e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza. Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Polizzotto in qualità di allenatore della prima squadra dell’A.C.Fanfulla, partecipante al campionato di Eccellenza del CR Lombardo, dove la società si impegnava di riconoscere al ricorrente la somma di euro 11.500,00 come premio di tesseramento. Conferma di aver riscosso tre assegni, uno del 4 novembre 09 di euro 1.300,00, uno del 10 dicembre 09 di euro 3.900,00 e uno del 22 marzo 2010 di 1.300,00 per un totale di euro 6.500,00, fornendo le relative copie degli effetti. La società sollecitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie osservazioni, contro deduceva affermando che nulla doveva al ricorrente in quanto: 1) In data 10 marzo 2010 l’allenatore ha sottoscritto una dichiarazione con la quale precisava di essere creditore dall’A.C. Fanfulla della somma complessiva di euro 2.600,00. 2) In data 23 marzo ha incassato, un assegno a mezzo dello scrivente avvocato, dell’A.C.Fanfulla, di euro 1.300,00. (allegato agli atti e confermato dall’allenatore) 3) In data 5 agosto ha incassato sempre a mezzo dello scrivente un ulteriore assegno di 1.300,00 euro ( riservandosi di presentare documentazione appena in possesso dalla banca). 4) La società ha poi precisato che l’allenatore ha dimenticato di indicare tra le somme incassate l’assegno del mese di settembre 2009 sempre di euro 1.300,00 ( documento che sarà prodotto appena in possesso dalla banca). Il signor Polizzotto in data 18 /11/2010 in risposta a quanto rilevato dall’A.C. Fanfulla confermava tutto quello richiesto nel ricorso, precisando che le somme dichiarate dalla società erano di natura personale e solamente privata, pertanto invitava la società ad attenersi a quanto sottoscritto dalle parti nel contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto non è pervenuta da parte della società alcuna documentazione, attestante il pagamento degli assegni dichiarati, lo stesso atto che dovrebbe confermare il credito di 2.600,00 euro da parte del tecnico, non ha i requisiti di legalità (mancanza carta intestata, controfirma, timbro società, correzioni a penna su documentazioni di annate precedenti ed intestate a giocatori). P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso del signor Polizzotto Alessandro e dichiara l’obbligo della società A.C. Fanfulla al pagamento di euro 5.000,00 come premio di tesseramento oltre ad euro 30 quali interessi legali, per un totale di euro 5.030,00. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nei termini modalità, tutele, e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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