F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Alessandro SANNA / C.S. BOSA ( 7 / 01 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Alessandro SANNA / C.S. BOSA
( 7 / 01 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA
L’allenatore dilettante Alessandro Sanna, regolarmente iscritto ai ruoli federali, adiva a questo
Collegio, perché gli fosse riconosciuto il credito di euro 6.000,00, quale premio di tesseramento
oltre agli interessi , nei confronti della società C.S. Bosa partecipante al campionato di Promozione
Regionale Sardegna. Precisa di aver pattuito un accordo economico in data 16/12/2009, sottoscritto
dalle parti e regolarmente depositato presso il comitato di competenza, dove la società affidando al
ricorrente la conduzione tecnica della prima squadra, si impegnava alla corresponsione di un premio
di tesseramento di euro 6.000,00. Tale somma era ripartita in rate mensili da 1.200,00 euro cadauna,
a partire dal 16/01 al 16/05/2010.
Comunica di essere stato esonerato in data 31/ 01 / 2010 e a tutt’oggi di non aver percepito nulla.
All’invito della Segreteria di questo Collegio, la società contro deduceva affermando , che non le
risulta di aver depositato alcun accordo economico presso il Comitato Regionale in favore
dell’allenatore, che probabilmente è stato lo stesso mister a farlo. Aggiungendo che al signor Sanna
è stata corrisposta in anticipo la somma di euro 1.500,00 a mezzo assegno, del quale si riserva di
fornire copia dello stesso, appena la riceverà dalla banca.
Alla richiesta della Segreteria del Collegio, il C.R. Sardegna confermava l’avvenuto deposito del
contratto, mentre l’allenatore contro deduceva dichiarando, di aver lui stesso depositato l’accordo
economico, non avendolo fatto la società, e disconoscendo tutto quello affermato successivamente
dalla stessa. Nel contempo non ci è pervenuta alcuna documentazione inerente alla somma
corrisposta in anticipo al ricorrente.
Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso, ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Sanna Alessandro, e fa obbligo alla società C.S. Bosa
al pagamento delle rate scadute per la somma di euro 6.000,00 oltre agli interessi legali di euro
35,00, per un totale di euro 6.035.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma
15 del CGS.
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