F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all.Matteo MASINI / ASD CIVITAVECCHIA 1920 ( 12/01 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all.Matteo MASINI / ASD CIVITAVECCHIA 1920 ( 12/01 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA Con ricorso dell’8 luglio 2010, l’allenatore di base signor Matteo Masini, iscritto nei ruoli della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento di € 11.500, come da regolare contratto firmato dal legale rappresentante dell’ ASD Civitavecchia, per la stagione sportiva 2009/2010, per l’attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Lazio, altre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente Matteo Masini, ha allegato al ricorso copia del contratto sottoscritto dalle parti relativo alla stagione 2009/2010, da cui si evince che il premio di tesseramento era stato fissato in € 11.500- da corrispondere in n. 10 rate da € 1500 cadauna a partire dal 31/08/09 e fino al 31/05/10 . Il contratto sottoscritto dalle parti il 29/08//09, è stato regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. in data 7/09/2009, come comunicato , a seguito di richiesta da parte della Segreteria del Collegio. L’ ASD Civitavecchia, regolarmente invitata con raccomandata A/R del 15/09/2010, da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, nulla ha controdedotto. IL Collegio Arbitrale, visto la documentazione in atti, con particolare riferimento al contratto sottoscritto ed anche in considerazione del mancato invio di osservazioni da parte dell’ ASD Civitavecchia, ritiene che il ricorso prodotto da Matteo Masini è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso ed obbliga la Società ASD Civitavecchia al pagamento, a favore dell’allenatore Matteo Masini, della somma di € 11.500-a saldo delle sue spettanze, così come stabilito in contratto per la stagione sportiva 2009/2010 e di € 100,00- per interessi equitativamente determinati per un totale di € 11.600,00( undicimilaseicento ). Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini , modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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