F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Andrea LOMBARDO / OSTUNI SPORT ( 15/01 ) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Andrea LOMBARDO / OSTUNI SPORT
( 15/01 )
ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA
In data 5 luglio 2010 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell’allenatore di
base signor Andrea Lombardo, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla presente vertenza,
dall’avvocato Antonio Marrone, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Taranto, via
Mezzetti n. 21.
In data 25/09/2009, il signor Andrea Lombardo, ha stipulato con la società Ostuni Sport, un accordo
economico con il quale gli veniva assegnato l’incarico della conduzione tecnica della Prima
Squadra dell’ Ostuni Sport, militante nel Campionato di Serie D.
Per tale incarico la società Ostuni Sport si impegnava a riconoscere al signor Andrea Lombardo la
somma di € 14.000 (quattordicimila)nelle seguenti scadenze:
-15 Ottobre 2009 - € 3.500,00
-15 Dicembre 2009- € 3.500,00
-15 Gennaio 2010- € 3.500,00
-15 Marzo 2010- € 3.500,00
Il ricorrente afferma di non avere percepito nulla di quanto pattuito, pertanto chiede a questo
Collegio Arbitrale di far obbligo alla società Ostuni Sport, perché provveda al pagamento al signor
Andrea Lombardo, della complessiva somma di € 14.000,00 oltre agli interessi di mora ed al
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La società Ostuni Sport, regolarmente invitata da questo Collegio con lettera raccomandata AR del
15/09/2010, a fornire le proprie eventuali osservazioni, nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Segretario del Collegio in data 23/09/2010, invia raccomandata AR al competente Comitato
Interregionale LND, per avere conferma dell’avvenuto deposito del contratto, ricevendo conferma
di regolare deposito in data 30/09/2009.
Il Collegio presa visione degli atti pervenuti , con particolare riferimento al contratto sottoscritto ed
in considerazione del fatto che la società Ostuni Sport, debitamente interpellata, nulla ha risposto,
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società Ostuni Sport di
corrispondere all’allenatore Andrea Lombardo la somma di € 14.000,00 (quattordicimila ) a saldo di
quanto pattuito nell’accordo economico e di € 125,00 (centoventicinque) per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di € 14.125,00 (quattordicimilacentoventicinque).
Nulla è dovuto infine, per il risanamento della svalutazione monetaria, in difetto di prove di relativo
danno , come da costante orientamento di questo Collegio:
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini , modalità,
tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 della NOIF e collegato
art.8 comma 15 del CGS.
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