F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Salvatore MENTO/ Pol. BORNASCO ( 16/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Salvatore MENTO/ Pol. BORNASCO
( 16/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 3//09/2010, l’allenatore dilettante Salvatore MENTO, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento,
da parte della Polisportiva Bornasco, della somma di €. 1.800,00, a saldo delle sue spettanze, per
premio di tesseramento, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in
data 7/07/2009, con il legale rappresentante della Polisportiva Bornasco, partecipante al
Campionato di 2^ Categoria del Comitato Regionale Lombardia, per la stagione sportiva
2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 3.000,00, da pagarsi
con mensile di € 300/00, a far data dal 24/08/2009 e fino al 30/05/2010, oltre ad un premio
promozione di € 300,00, in caso di promozione alla categoria superiore.
L’accordo economico sottoscritto tra il ricorrente e la Polisportiva Bornasco risulta non essere stato
depositato, così come comunicato dal Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. della F.I.G.C., a
seguito richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale.
La convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni nulla ha
fatto pervenire come osservazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che al ricorrente spettano € 1.800,00 per le
mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010, oltre agli interessi
equitativamente calcolati ed ammontanti ad € 15,00.
Il mancato deposito del contratto è irrilevante tenuto conto che tale adempimento nel Campionato di
2^ Categoria non è richiesto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Mento Salvatore e dichiara l’obbligo della
Polisportiva Bornasco di corrispondere al sopracitato la somma di € 1.800,00, a saldo delle sue
spettanze, oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.815,00.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a
maturare.
Nulla è dovuto per il risanamento derivante dalla svalutazione monetaria per il costante
orientamento di questa Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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