F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 Vertenza: Felice RUSCITTO / A.S.D. ISERNIA PENTRA SPORT ( 72/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 Vertenza: Felice RUSCITTO / A.S.D. ISERNIA PENTRA SPORT ( 72/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 27 ottobre 2009 l’allenatore dilettante signor Felice Ruscitto, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Isernia Pentra Sport, militante nel campionato di Eccellenza del C.R. Molise nella stagione sportiva 2008/2009. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 4 agosto 2008 di cui allega copia, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 11.000,00 (undicimila/00) in quatttro rate di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) da pagare al 20 di settembre e novembre 2008 ed al 20 di febbraio e aprile 2009. Con il reclamo in esame, il signor Felice Ruscitto, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Isernia Pentra Sport di corrispondergli l’intera somma stabilita dall’accordo e non erogata unitamente ad € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) quale rimborso spese per il raggiungimento dei campi di gioco per gli allenamenti e le gare,di quest’ultimo credito allega regolare ed abbondante documentazione. Vengono richiesti altresì gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 14 dicembre 2009 ricevuta rispettivamente il 18 e 19 successivo, ha invitato la A.S.D. Isernia Pentra Sport a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Presidente della A.S.D. Isernia Pentra Sport, signor Vincenzo Bucci, con lettera raccomandata del 9 gennaio 2010 inviata il 14 successivo e regolarmente inviata anche all’allenatore, controdeduceva affermando “di non essere in possesso delle ricevute dei pagamenti effettuati in favore del signor Felice Ruscitto, in quanto mai nessun contratto a pagamento è stato stipulato tra la mia società sportiva e il suddetto signor Ruscitto. Qualsiasi contratto a riguardo in vostro possesso con la mia firma è sicuramente un falso”. L’allenatore, a sua volta, ha controdedotto con lettera raccomandata del 20 gennaio 2010 con la quale impugna quanto affermato dalla società ed in particolare: contesta l’intempestività della risposta della società che ha superato gli otto giorni indicati dalla richiesta di controdeduzioni della Segreteria del Collegio; onferma l’esistenza di un accordo economico tra le parti sottoscritto proprio dal presidente della società; richiede “la trasmissione degli atti alla Procura Federale per svolgere gli opportuni accertamenti”; fa riserva “ di richiedere al Consiglio Federale l’autorizzazione prevista dall’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., in modo da poter adire le vie legali, nelle opportune sedi civili e penali, nei confronti dello stesso BUCCI”. Il Comitato Regionale Molise, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 febbraio successivo ha comunicato che presso di loro non è stato mai depositato alcun accordo economico ma solamente “in data 20 agosto 2008 venne depositata la sola richiesta di tesseramento del tecnico di cui trattasi per la società Isernia Pentra Sport”. Il presidente della società, signor Bucci con lettera raccomandata del 3 marzo 2010 inviata alla Procura Federale e per conoscenza al Collegio Arbitrale, al presidente del Comitato Regionale Molise ed al signor Felice Ruscitto, chiede l’intervento della Procura per far luce sul comportamento del tecnico affermando che quest’ultimo“ nella stagione sportiva 2008/2009 ha svolto all’interno della mia società la funzione di stretto collaboratore con compiti di segreteria oltre che di allenatore (impossibilità di tesserare un altro allenatore per persistenti difficoltà economiche). Ma mai nessun contratto tra le parti è stato depositato in federazione nei termini previsti. Inoltre la presenza del contratto esibito agli atti non è altro che un foglio in bianco da me firmato nel mese di aprile, oltretutto davanti a testimoni, che doveva avere contenuti ben diversi (certificazione dell’attività svolta da alcuni giovani calciatori per credito scolastico). Pertanto si prega di intervenire per far luce su quanto realmente accaduto e si chiede la sospensione di qualsiasi giudizio in merito da parte del collegio arbitrale”. Il signor Felice Ruscitto, con lettera raccomandata dell’11 marzo 2010, indirizzata alla Procura Federale e per conoscenza al Collegio Arbitrale, replica impugnando e contestando “con sdegno e fermezza” quanto asserito dalla società con la raccomandata del 3 marzo 2010 il cui contenuto afferma essere “ completamente falso ed inventato ad eccezione della circostanza (vivaddio, espressamente espressa) dello svolgimento da parte del tecnico de quo, dell’incarico di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza Molisana, durante l’intera stagione 2008/2009”. Il tecnico precisa inoltre che il signor Domenico Carola, ex comandante dei vigili urbani di Isernia, ed “ attualmente incaricato della F.I.G.C. e/o CONI del servizio antidoping” lo aveva contattato su incarico della società per invitarlo a desistere dall’azione intrapresa. Il signor Ruscitto conferma inoltre la stipula dell’accordo, la mancata percezione sia dell’intero premio di tesseramento concordato sia delle spese di viaggio regolarmente documentate e chiede che la Procura Federale intervenga per rilevare “la deprecabilissima ed esecrabile condotta tenuta, nella vicenda in esame, dal Presidente Bucci e dai suoi sodali, che meritano, pertanto, l’inevitabile deferimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva e le conseguenti congrue punizioni”. Lo stesso tecnico si riserva di richiedere l’autorizzazione per poter adire le vie legali nei confronti del signor Bucci, presidente della società A.S.D. Isernia Pentra Sport. Con lettera del 25 marzo 2010 la Procura Federale, a seguito della richiesta sia del presidente della A.S.D. Isernia Pentra Sport sia dell’allenatore signor Felice Ruscitto, ha richiesto la documentazione relativa alla vertenza in argomento già in possesso del Collegio Arbitrale. Detta documentazione è stata trasmessa in pari data dal Segretario del Collegio con la precisazione che la vertenza non sarebbe stata portata in decisione in attesa della relazione della stessa Procura Federale. In data 22 dicembre 2010, il Vice Procuratore Federale ha trasmesso a questo Collegio Arbitrale la “Relazione Finale”.Nel predetto documento, dopo aver analiticamente riportato l’intensa attività svolta (attività di indagine, acquisizione di atti dal Comitato Regionale Molise, audizione delle parti e del signor Carola) ed dopo aver indicato gli esiti della stessa il Collaboratore della Procura Federale è giunto alla determinazione dei seguenti fatti oggettivi: “in data 4 agosto 2008, è stato firmato un contratto tipo fra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e allenatori”, sottoscritto dal signor Felice Ruscitto e dal signor Vincenzo Bucci per la conduzione tecnica della prima squadra dell’A.S.D. Isernia Pentra Sport per la stagione 2008- 2009; nessuno ha mai visto firmare al signor Bucci un qualsiasi foglio di carta alla presenza del signor Ruscitto; il signor Carola, su richiesta del signor Bucci, ha tentato di ricomporre la vertenza economica in atto tra il Bucci e il Ruscitto; il signor Carola, su invito del signor Bucci, ha riferito al signor Ruscitto che il signor Bucci sarebbe stato disposto a riconoscergli una somma da concordare per le sue prestazioni al fine di ritirare la vertenza economica in atto” nella relazione vengono riportate anche alcune minori discordanze che non possono avere alcuna influenza sulle decisioni che dovranno essere assunte da questo Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione della Procura Federale, in particolare nel punto in cui quest’ultima ha accertato la regolare sottoscrizione di un accordo tipo da parte sia del tecnico sia del presidente della A.S.D. Isernia Pentra Sport, considerato che quest’ultima ha dichiarato di non aver mai effettuato alcun pagamento nei confronti dell’allenatore non avendo mai sottoscritto “un contratto a pagamento” per cui ha dichiarato sicuramente falsa qualsiasi firma apposta in un simile documento, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Isernia Pentra Sport di corrispondere all’allenatore signor Felice Ruscitto la complessiva somma di € 13.567,00 (tredicimilacinquecentosessantasette/00) così composta: quanto ad € 11.000,00 (undicimila/00) importo relativo a quanto dovuto per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009, quanto ad € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) per spese di viaggio regolarmente documentate e quanto ad € 217,00 (duecentodiciassette/00) per gli interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale sia per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte del presidente signor Vincenzo Bucci il quale, come accertato dalla Procura Federale stessa, pur consapevole di avere a suo tempo sottoscritto un accordo economico, ha negato tale circostanza affermando che un’eventuale sua firma sarebbe stato sicuramente un falso e rifiutando di conseguenza di onorare gli impegni a suo tempo assunti,affermazione poi ritrattata dinanzi alla Procura Federale,ove ammetteva di aver sottoscritto l’accordo economico,sia il signor Felice Ruscitto per non aver provveduto a depositare l’accordo economico presso il competente Comitato Regionale così come stabilito al 7° capoverso del punto 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato il 1° luglio 2008 che disciplinava tale materia per la stagione sportiva 2008/2009. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS. Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest’ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 29 dicembre 2010.
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