F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giovanni FILIPPONE / A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 ZAGARA ( 21/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Giovanni FILIPPONE / A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 ZAGARA
( 21/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 17 luglio 2010 perviene a questo Collegio Arbitrale il ricorso dell’allenatore di Base
Giovanni Filippone con il quale richiede gli venga riconosciuto dalla società A.S.D. Corniglianese
Zagara,partecipante al campionato regionale di Promozione Ligure, quanto pattuito nell’accordo
economico stipulato con la medesima in data 26 ottobre 2009 e come anche accertato da questo
Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Liguria.
Nel suo scritto il tecnico lamentando il mancato pagamento di €.1.500,00 a saldo del premio di
tesseramento, pattuito in €.3.000,00 suddivise come da accordo in 6 rate da €.500,00 cadauna con
scadenze il giorno 20 dei mesi di dicembre 2009 e gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio
2010,richiede al Collegio di far obbligo alla società al pagamento di quanto a lui dovuto oltre agli
interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso vengono allegati: copia della richiesta al S.T.F. di suo tesseramento,copia della lettera
inviata in data 23 giugno 2010 dall’Avv.Perdomi alla A.S.D. Corniglianese Zagara con la quale si
sollecita il pagamento al tecnico suo assistito di €.1.500,00 a saldo del contratto,copia della ricevuta
con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte.
La società A.S.D. Corniglianese Zagara regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con
raccomandata del 16 settembre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di
controdedurre.
Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società A.S.D. Corniglianese
Zagara di corrispondere all’allenatore Giovanni Filippone la somma di €.1.500,00 a saldo di
quanto pattuito nell’accordo economico,di €.13,000 per interessi equitativamente calcolati per un
totale di €.1.513,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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