F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giovanni FILIPPONE / A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 ZAGARA ( 21/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giovanni FILIPPONE / A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 ZAGARA ( 21/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 17 luglio 2010 perviene a questo Collegio Arbitrale il ricorso dell’allenatore di Base Giovanni Filippone con il quale richiede gli venga riconosciuto dalla società A.S.D. Corniglianese Zagara,partecipante al campionato regionale di Promozione Ligure, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima in data 26 ottobre 2009 e come anche accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Liguria. Nel suo scritto il tecnico lamentando il mancato pagamento di €.1.500,00 a saldo del premio di tesseramento, pattuito in €.3.000,00 suddivise come da accordo in 6 rate da €.500,00 cadauna con scadenze il giorno 20 dei mesi di dicembre 2009 e gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio 2010,richiede al Collegio di far obbligo alla società al pagamento di quanto a lui dovuto oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso vengono allegati: copia della richiesta al S.T.F. di suo tesseramento,copia della lettera inviata in data 23 giugno 2010 dall’Avv.Perdomi alla A.S.D. Corniglianese Zagara con la quale si sollecita il pagamento al tecnico suo assistito di €.1.500,00 a saldo del contratto,copia della ricevuta con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte. La società A.S.D. Corniglianese Zagara regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con raccomandata del 16 settembre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società A.S.D. Corniglianese Zagara di corrispondere all’allenatore Giovanni Filippone la somma di €.1.500,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico,di €.13,000 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.1.513,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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