F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. CarloVITTORI / Pol. 2001 TUSCIA ( 25/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. CarloVITTORI / Pol. 2001 TUSCIA ( 25/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Vittori Carlo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1 72010, chiedeva il riconoscimento del credito di € 1500,00 (millecinquecento0) oltre interessi, nei confronti della Pol. Tuscia, partecipante al campionato di 1^ CTG Regionale Lazio, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 2072009. Lo stesso dichiara di essere stato esonerato con lettera della società il 2812010. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 1692010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo il 2392010 al C.R. Lazio la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale. La società Pol. Tuscia con nota del 2192010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore con pretestuose argomentazioni per colpevolizzarne alcuni comportamenti allo scopo di sottrarsi agli obblighi contrattuali e anzi chiedeva a questo Collegio di essere esonerata dal pagamento di quanto chiesto dal tecnico. Il Collegio, avendo constatato che la società Pol Tuscia non muoveva alcuna contestazione al tecnico nei termini e modalità previsti dalle vigenti N.O.I.F. su eventuali comportamenti tenuti dallo stesso e alla luce della documentazione in atti, osserva che, il ricorso presentato dal tecnico è fondato, pertanto la società Pol. Tuscia dovrà rifondere all‘allenatore Vittori Carlo la somma di € 1500,00 quale premio di tesseramento stagione 20092010. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Vittori Carlo e per l’effetto fa obbligo alla società Pol. Tuscia di corrispondere la somma di € 1500,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 20092010 oltre interessi maturati per € 22,50 per un ammontare complessivo di € 1522,50 (millecinquecentoventidue50). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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