F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Roberto BARBERIO / S.S. REAL PIANE CRATI ( 30/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Roberto BARBERIO / S.S. REAL PIANE CRATI ( 30/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 4 agosto 2010 l’allenatore di base signor Roberto Barberio ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S. Real Piane Crati, militante nel campionato regionale Calabrese di 1^ categoria, girone B nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il signor Roberto Barberio precisa che, con regolare scrittura privata del 14 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) in un’unica soluzione. Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Real Piane Crati di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 23 settembre 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la S.S. Real Piane Crati, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 20 settembre 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 24 successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Real Piane Crati di corrispondere all’allenatore signor Roberto Barberio la complessiva somma di € 1.810,00 (milleottocentodieci/00) relativa quanto ad € 1.800,00 al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 10,00 (dieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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