F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Nicola SPANO / A.S.D. SANTA TERESA CALCIO ( 32/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Nicola SPANO / A.S.D. SANTA TERESA CALCIO
( 32/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 4/08/2010, l’allenatore di Base Uefa B Nicola SPANO, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento,
da parte della A.S.D Santa Teresa Calcio, della somma di €. 3.950,00, a saldo delle sue spettanze,
quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, oltre interessi di mora ed al
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso copia dell’accordo economico, sottoscritto in data 24/09/2009,
con il legale rappresentante della Santa Teresa Calcio, partecipante al Campionato di 1^ Categoria
del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel
quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 5.200,00, da pagarsi in quattro rate di €
1.300,00 aventi scadenze alla fine del mese di ottobre e dicembre 2009, febbraio e aprile 2010, oltre
a rimborso spese per viaggi, come per legge.
Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della comunicazione dell’Automobile Club d’Italia, in cui è
stato riportato in km. 59 la distanza più breve da Tempio Pausania e Santa Teresa di Gallura.
Irrilevante risulta l’errata segnalazione da parte del ricorrente che ha indicato le località di Cagliari /
Sarroch, invece di Tempio Pausania, sua residenza e Santa Teresa di Gallura, sede della Società
Santa Teresa Calcio, dove ha svolto le funzioni di allenatore per la stagione sportiva 2009/2010.
Da accertamenti svolti presso il Comitato Regionale Sardegna, da parte della Segreteria di questo
Collegio Arbitrale, è emerso che l’accordo economico sottoscritto dalle sopracitate parti è stato
depositato presso i loro Uffici. Nella stessa comunicazione è stato comunicato che la A.S.D. Santa
Teresa calcio, Matricola 915417, è stata resa inattiva con comunicazione pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 6 del 10/08/2010.
La Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 20/09/2010, ha invitato la convenuta a
produrre eventuali controdeduzioni. Nulla è pervenuto dalla stessa.
Il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Spano Nicola meritevole di
accoglimento.
Spettano al ricorrente € 3.950,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2009/2010,
oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Nicola Spano e dichiara l’obbligo della A.S.D.
Santa Teresa Calcio di versare al sopracitato la somma di € 3.950,00, a saldo delle sue spettanze per
la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a
maturare.
Nulla è dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per costante
orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S.
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