F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Vito DE BIASIO /.U.S. FORNELLI ( 33/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Vito DE BIASIO /.U.S. FORNELLI ( 33/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante De Biasio Vito, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 382010 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 600,00 quale premio di tesseramento, € 500,00 quale premio raggiungimento play-off, più spese viaggio comma 2b per € 908,80, oltre interessi, nei confronti della US Fornelli partecipante al campionato di Promozione Comitato Regionale Molise stagione sportiva 20092010, come previsto dalla scrittura privata stipulata in data 2082009. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2092010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 2392010 al C.R. Molise conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società US Fornelli con nota del 2102010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore con pretestuose argomentazioni per colpevolizzarne alcuni comportamenti allo scopo di sottrarsi agli obblighi contrattuali e anzi chiedeva a questo Collegio di essere esonerata dal pagamento di quanto chiesto dal tecnico. L’allenatore in data 8102010 rispondeva alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico, come da ricorso inoltrato, riguardante il riconoscimento del premio play-off previsto in forma scritta sul contratto e le spese di viaggio per un importo di € 908,80 come documentate dalle allegate schede carburanti. Il Collegio, avendo constatato che la società US Fornelli non muoveva alcuna contestazione al tecnico nei termini e modalità previsti dalle vigenti N.O.I.F. su eventuali comportamenti tenuti dallo stesso e alla luce della documentazione in atti, riconosce la somma di € 600,00 quale premio di tesseramento stagione 20092010, invalida la richiesta del premio play-off di € 500,00 in quanto non previsto dall’accordo nazionale sottoscritto dalla F.I.G.C.-L.N.D-A.I.A.C. e respinge la richiesta del rimborso spese non avendole debitamente elencate e contabilizzate. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dal De Biasio Vito e per l’effetto fa obbligo alla società US Fornelli di corrispondere la somma di € 600,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati per € 9,00 per un ammontare complessivo di € 609,00 (seicentonove0) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it