F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giuliano BORELLI / A.S.D. C.L.C. PRIVERNO ( 34/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Giuliano BORELLI / A.S.D. C.L.C. PRIVERNO ( 34/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 6/08/2010, l’allenatore di Base Uefa Giuliano BORELLI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D C.L.C. Priverno, della somma di €. 8.000,00, a saldo delle sue spettanze, per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2009/2010, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha comunicato, altresì, di aver ricevuto dal Legale rappresentante della A.S.D. C.L.C. Priverno, formale esonero scritto in data 18/12/2009, dall’incarico di allenatore della 1^ Squadra e che con nota del 23/12/2009, ha comunicato di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva, così come stabilito con accordo economico. Inoltre, ha allegato al ricorso copia dell’accordo economico, sottoscritto in data 1/09/2009, con il legale rappresentante della A.S.D. C.L.C. Priverno, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 9.500,00, da pagarsi in nove rate mensili di cui la prima di € 1.500,00 e le altre otto di € 1.000,00, tutte scadenti al 15 di ogni mese, ad iniziare da settembre 2009 e fino a maggio 2010, oltre a rimborso spese per viaggi. Da accertamenti svolti presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, è emerso che l’accordo economico in questione è stato depositato il 7/09/2009. Il Collegio Arbitrale visti gli atti sopra esposti, anche in considerazione del silenzio osservato dalla A.S.D. C.L.C. Priverno, in ordine ai fatti sopra richiamati, ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Giovanni Borelli meritevole di accoglimento. Spettano al ricorrente € 8.000,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Giovanni Borelli e dichiara l’obbligo della A.S.D. C.L.C. Priverno di versare al sopracitato la somma di € 8.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla è dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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