F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Roberto BATTISTA / A.C. SCERNI A.S.D. ( 35/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Roberto BATTISTA / A.C. SCERNI A.S.D. ( 35/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante di terza categoria Roberto Battista in data 23 settembre 2010 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società A.C. Scerni, partecipante al campionato regionale di Promozione abruzzese, il saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima in data 27 agosto 2009. Nel suo scritto il tecnico lamentando il mancato pagamento dell’ultima rata di marzo del premio di tesseramento pattuito in €.7.500,00 e suddiviso nell’accordo in 3 rate da €.2.500,00 cadauna con scadenze alla fine dei mesi di novembre 2009,gennaio,marzo 2010 si appella al Collegio affinché obblighi la società al pagamento di quanto a lui dovuto oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica inoltre di essere stato esonerato dalla società in data 12 novembre 2009. Al ricorso vengono allegate le seguenti documentazioni: - scrittura privata in originale - copia della lettera di esonero - copia delle due ricevute con le quali il presente reclamo è stato inviato alla controparte in quanto al primo invio la raccomandata era ritornata per cambio di indirizzo - lettera inviata alla società il 3 maggio 2010 con sollecito di pagamento di €.2.500,00 per la rata scaduta nel mese di marzo In data 26 ottobre 2010 la Segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Abruzzo l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta positiva e copia del medesimo. La società A.C. Scerni regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con raccomandata del 26 ottobre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Roberto Battista e obbliga la società A.C. Scerni al pagamento a suo favore di €.2.500,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico,di €.15,000 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.2.515,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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