F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Massimo MONGIANO / A.S.D. GIALLOVERDI VERCELLI ( 37/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Massimo MONGIANO / A.S.D. GIALLOVERDI VERCELLI
( 37/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 21//08/2010, l’allenatore di Base Uefa B Massimo Mongiano, iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il
pagamento, da parte della A.S.D Gialloverdi Vercelli, della somma di €. 1.500,00, a saldo delle sue
spettanze, quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, oltre interessi di mora
ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in
data 16/02/2010, con il legale rappresentante della A.S.D. Gialloverdi Vercelli, partecipante al
Campionato Regionale “Giovanissimi” del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della
L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di
tesseramento annuo di €. 2.250,00, da pagarsi in nove rate mensili di € 250,00 aventi scadenze a
partire al mese di settembre 2009 e fino a maggio 2010.
Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver percepito solo tre delle nove mensilità stabilite.
La convenuta ritualmente invitata a contro dedurre, con lettera del 27/09/2010, ha fatto pervenire le
sue osservazioni affermando che sono state versate solo le mensilità di settembre/ottobre/novembre
2009, che esiste la volontà di ottemperare agli obblighi previsti in contratto e che il rapporto con il
ricorrente è stato interrotto nel mese di febbraio 2010 per il comportamento tenuto dall’allenatore
Mongiano usando un “linguaggio e un comportamento poco consono nei confronti dei ragazzi di
fascia di età a lui assegnata”; tale sitazione è stata dettata dalle ripetute lamentele di alcuni genitori..
Con raccomandata del 2/10/2010, il ricorrente ha replicato alle osservazioni della controparte,
affermando che l’esonero era avvenuto verbalmente e che le motivazioni erano altre e non quelle di
cui è stato fatto cenno, cioè, una sconfitta della squadra “ per 10 a zero con l’Alessandria”.
Conclude dichiarandosi fiducioso per qualsiasi decisione venga presa. Alle osservazioni è stata
allegata una comunicazione indirizzata alla convenuta, datata 3 luglio 2010, con la quale veniva
richiesto il pagamento delle mensilità spettanti e non ancora versate.
Su richiesta della Segreteria di questa Collegio Arbitrale il Comitato Regionale Piemonte-Valle
d’Aosta della L.N.D., ha comunicato che il contratto dalle sopra citate parti era stato depositato in
data 30/10/2009.
Il Collegio Arbitrale, letti gli atti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore
Mongiano è meritevole di accoglimento.
Spettano al ricorrente € 1.500,00, a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 15,00 per interessi
equitativamente calcolati.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Massimo Mongiano e dichiara l’obbligo della
A.S.D. Gialloverdi Vercelli di corrispondere al sopracitato la somma di € 1.500,00, a saldo delle sue
spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente
calcolati.
Nulla è dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per costante
orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a
maturare.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S.
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