F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Ermanno FRAIOLI / ASD ROCCASECCA ( 39/01 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Ermanno FRAIOLI / ASD ROCCASECCA
( 39/01 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA
L’allenatore dilettante Fraioli Ermanno, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
1882010 chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 6000,00 quale premio di
tesseramento più spese viaggio comma 2b per € 351,00, oltre interessi, nei confronti della ASD
Roccasecca partecipante al campionato di Promozione Comitato Regionale Lazio stagione sportiva
20092010, come previsto dalla scrittura privata stipulata in data 1°82009.
Lo stesso, comunicava di essere stato esonerato il 17122009 con lettera a firma del presidente
della società ASD Roccasecca. Inoltre il 2312 9 informava la società di prendere atto dell’esonero
e di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2092010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni
e il 2392010 al C.R. Lazio conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa
federale.
La società ASD Roccasecca con nota del 3092010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore
dichiarando di avergli già corrisposto € 2000,00 ed € 5000,00 con assegni bancari regolarmente
incassati come da fotocopie allegate agli atti del presente ricorso, ed ulteriori € 2000,00 in contanti
con dichiarazioni di testimoni presenti all’atto della consegna ma non supportati da ricevuta con
firma di quietanza del tecnico.
L’allenatore in data 7102010 rispondeva alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico,
come da ricorso inoltrato e puntualizzava di non avere ricevuto nessuna somma in contanti; di aver
ricevuto con assegno soltanto la somma di € 2000,00 in quanto l’assegno di € 5000,00 era stato da
lui incassato per un rimborso “che non può essere imputato alla scrittura del 1 agosto 2009, avendo
il sig. Marsella Silvano, in proprio (vedasi cc personale e data di rilascio evincibile dal numero
progressivo dell’assegno), inteso ottemperare ad un onere morale, dal quale successivamente
all’esonero (ma ormai tardivamente) si era pentito, maturato in anni precedenti, avendo il
sottoscritto rapporti con il sig. Marsella Silvano già da prima del 2005)”.
In merito alle spese di viaggio ribadisce l’importo di € 351,00 come documentate.
Il Collegio preso atto che la società ASD Roccasecca ha presentato un ulteriore assegno incassato
dall’allenatore che si riferisce alla vigenza del rapporto intercorso tra le parti quale allenatore della
ASD Roccasecca stagione 20092010 non può che ritenere valido l’importo di acconto quale premio
di tesseramento di € 7000,00 e non € 2000,00 come sostenuto dal tecnico.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’all. Fraioli Ermanno e per l’effetto fa
obbligo alla società ASD Roccasecca di corrispondere la somma di € 1000,00 a saldo del premio di
tesseramento, un rimborso spese per € 351,00 oltre interessi maturati per € 20,00 per un ammontare
complessivo di € 1371,00 (milletrecentosettantuno 0) oltre gli interessi che andranno a maturare
fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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