F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Vincenzo DONATO / U.S. PESCHIERA BORROMEO ( 40/1 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Vincenzo DONATO / U.S. PESCHIERA BORROMEO ( 40/1 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante Vincenzo Donato in data 25 agosto 2010 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società U.S. Peschiera Borromeo il pagamento di €.2.250,00 a saldo delle sue prestazioni di allenatore squadre minori svolte a favore della medesima nella stagione sportiva 2009/2010. Dichiara di aver pattuito verbalmente con la società una cifra di €.3.000,00 annui suddivisa in 10 rate da versarsi alle seguenti scadenze: 9 rate da €.250,00 cadauna nei mesi di settembre, ottobre,novembre,dicembre 2009 e gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio 2010 ed una rata di €.750,00 nel mese di giugno 2010. Di tale importo asserisce di aver ricevuto solamente €.750,00 e di rimanere pertanto creditore della somma di €.2.250,00 alla quale chiede siano aggiunti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria oltre alle spese varie (spese postali etc.) di €.150,00 sostenute per fare valere i suoi diritti. Al ricorso allega: copia della lettera inviata in data 11 giugno 2010 alla società e p.c. all’AIAC dove sollecita il pagamento delle sue spettanze,stralci ricavati dal sito della U.S. Peschiera Borromeo dove si fa menzione dei suoi incarichi sportivi in seno alla società, stralcio di un Comunicato Ufficiale della L.N.D. nel quale vengono stabilite normative e massimali per gli allenatori dilettanti. Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 16 settembre 2010 invita l’allenatore Donato, affinché il suo ricorso possa essere preso in considerazione, a rinviarlo nuovamente debitamente firmato e spedendone anche copia a mezzo raccomandata alla controparte e rimettendo infine ricevuta della medesima a questo Collegio. Con fax del 2 ottobre 2010 l’allenatore, scusandosi per il disguido, provvede ad adempiere a quanto richiesto precisando che copia del ricorso,come comprovato da allegate ricevute,era già stato spedito e ritirato dalla società il 26 agosto 2010. In data 23 settembre 2010 la Segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Lombardia l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone parere negativo. La società. U.S. Peschiera Borromeo regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con raccomandata del 28 ottobre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio presa visione della documentazione pervenuta ed in considerazione dell’Art.42 del Regolamento della L.N.D. nel quale viene citato che “ le prestazioni degli allenatori dilettanti si presumono rese a titolo gratuito ed eventuali accordi economici stipulati in deroga a tale principio, tra società e tecnici,devono risultare da atto scritto“ decide di respingere le richieste dell’allenatore Vincenzo Donato in quanto nel suo ricorso sopra esposto non esiste un documento sottoscritto dalle parti che attesti tale accordo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall’allenatore Vincenzo Donato contro la società U.S. Peschiera Borromeo. La presente delibera è inappellabile.
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