F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Oscar FURGERI / A.S.D. CRESPI MORBIO ( 41/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Oscar FURGERI / A.S.D. CRESPI MORBIO ( 41/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 26//08/2010, l’allenatore dilettante Oscar FURGERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D Crespi Morbio, della somma di €. 3.070,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in data 16/02/2010, con il legale rappresentante della A.S.D. Crespi Morbio, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 3.070,00, da pagarsi in tre rate aventi scadenze : 1)= 26/02/2010 di € 1.070,00; 2)= 30/04/2010 di 1.000,00, 3)= 30/06/2010 di € 1.000,00, oltre a rimborso spese di viaggi; ha, altresì, allegato copia di richiesta emissione tessera di tecnico, datata 16/02/2010, protocollato in data 19/02/2010 dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con nota del 20/09/2010, prot. n. 41/01, ha richiesto alla A.S.D. Crespi Morbio eventuali contro deduzioni ed al reclamante, le eventuali sue osservazioni. Da accertamenti esperiti dal Segretario di questo Collegio Arbitrale è emerso che l’accordo economico sottoscritto tra il ricorrente e la A.S.D. Crespi Morbio risulta essere stato depositato, presso il competente Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. della F.I.G.C. Con nota del 15/09/2010, la convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, ha fatto pervenire le sue osservazioni sostenendo che il premio tesseramento non è dovuto per le seguenti ragioni: 1- la scrittura privata del 16/02/2010, redatta dall’ex Rappresentante Legale della Società non è corretta in quanto non è prevista dalle norme federali un premio tesseramento per solo mesi tre; 2- non si intende corrispondere cifre aggiuntive quali interessi perché come previsto dalle norme federali la Società ha un tempo di mesi 12 dal termine del contratto per provvedere ed eventuali pagamenti delle somme previste; 3- il ricorrente non ha fatto pervenire nulla di scritto indicando che non avrebbe più collaborato con la Società A.S.D. Crespi Morbio e la Società non ha mai comunicato di non voler continuare il rapporto 4- il ricorrente negli ultimi due anni non ha mai pagato la quota di iscrizione dei figli alla scuola calcio della A.S.D. Crespi Morbio, quota pari ad € 200,00 a figlio, che moltiplicato per due stagioni (2008/2009 e 2009/2010) sommano ad € 1.000,00 la somma dovuta dall’allenatore Furgeri. 5- si chiede di stabilire l’importo corretto da corrispondere al ricorrente da febbraio a maggio, inoltre, si chiede che il ricorrente versi il dovuto per la partecipazione alla scuola calcio dei figli. Con nota del 4/10/2010, il ricorrente ha proposto osservazioni su quanto sostenuto dalla controparte, affermando che: 1-l’accordo economico siglato con la A.S.D. Crespi Morbio è stato concordato con il legale rappresentante della società ed è inferiore al massimale annuo stabilito dalla L.N.D. ed A.I.A.C.; 2-nell’accordo sono state riportate le scadenze dei pagamenti che non sono stati rispettati; 3-nessuna comunicazione doveva essere formalizzata circa la continuazione dell’attività di tecnico avendo, invece, rispettato quanto sottoscritto in accordo del 16/02/2010; 4-circa i pagamenti delle quote di iscrizione dei figli alla scuola calcio sono state concordate con la società e, comunque, non attinenti alla vertenza economica. Chiede, pertanto il riconoscimento del suo credito, aumentato degli interessi di mora. Il Collegio letti gli atti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Furgeri è meritevole di accoglimento. Infatti, con la sottoscrizione dell’accordo economico la parti hanno stabilito la prestazione dell’allenatore, la durata dell’attività, la somma da pagarsi nonché i termini di pagamento. Tanto premesso, all’allenatore Furgeri spettano € 3.070,00 per l’attività di tecnico svolta con la A.S.D. Crespi Morbio per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad e 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per in totale di € 3.100,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Oscar Furgeri e dichiara l’obbligo della A.S.D. Crespi Morbio di corrispondere al sopracitato la somma di € 3.070,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati. Nulla è dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per il consolidato orientamento di questo Collegio Arbitrale. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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