F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Carmine TURCO / U.S. AGROPOLI 1921 ( 43/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Gino Giacchi

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Carmine TURCO / U.S. AGROPOLI 1921 ( 43/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Gino Giacchi Con ricorso del 9 settembre 2010 l’allenatore di base signor Carmine Turco ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Agropoli 1921, militante nel campionato Regionale di Eccellenza Campano nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il signor Carmine Turco precisa che, con regolare scrittura privata del 15 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) in quattro rate di € 2.875,00 ciascuna alle seguenti scadenze: 30 ottobre, 30 dicembre 2009 e 28 febbraio, 30 aprile 2010. Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Agropoli 1921 di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 8.625,00 (ottomilaseicentoventicinque/00) corrispondente alle ultime tre rate previste e non pagate. Il signor Turco fa altresì presente che, prima di ricorrere al Collegio Arbitrale, ha inviato alla società, in data 31 agosto 2010, una raccomandata con la quale sollecitava il predetto pagamento Il Comitato Regionale Campania, su richiesta del 26 ottobre 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la U.S. Agropoli 1921, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 16 ottobre successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Agropoli 1921 di corrispondere all’allenatore signor Carmine Turco la somma di € 8.625,00 (ottomilaseicentoventicinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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