F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Gaetano FANELLI / ASD CELLAMARE 2005 ( 142 bis /90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA:all. Gaetano FANELLI / ASD CELLAMARE 2005 ( 142 bis /90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gino GIACCHI Con ricorso dell’11.10.2010 l’allenatore dilettanti Fanelli Gaetano, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD CELLAMARE 2005, il pagamento della somma complessiva di € 800.00, quale saldo residuo sulla maggior somma di € 4.000,00 per il premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2009/10. Precisava il ricorrente nel proprio atto introduttivo che già era stato accolto precedente ricorso (n. 142/90) per la stessa causale ma parzialmente, avendo il Collegio, con la relativa delibera poi pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2 del 2.10.2010, escluso dall’accoglimento della domanda la somma di € 800.00, per i ratei di Aprile e Maggio 2010, non essendo gli stessi ancora maturati al momento della proposizione della relativa domanda. Produceva altresì l’allenatore idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la ASD convenuta, formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio controdeduceva con memoria del 29.10.09, ove ricalcava quasi pedissequamente la linea difensiva tenuta nel precedente ricorso, e cioè che l’allenatore era stato liquidato con i tre assegni bancari già evocati ma di cui riservava la produzione a breve;e che anzi la condotta professionale del proprio tesserato, caratterizzata da frequenti e gravi intemperanze verso avversari e direttori di gara, non pochi problemi aveva provocato alla Cellamare 2005, con irrogazione di ammende e accumuli di giornate di squalifica a carico dello stesso. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. Il ricorrente controreplicava sottolineando in sintesi la pretestuosità delle avverse motivazioni e provando documentalmente, con la produzione delle copie dei medesimi assegni bancari citati dalla resistente nel precedente giudizio, tutti del 2009, come i pagamenti si riferissero a tutt’altra stagione e corrisposti da soggetto diverso dall’attuale legale rappresentante. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la legittimità della pretesa relativa alla corresponsione degli ulteriori € 800.00, non ravvisando il Collegio nuovi elementi che possano condurre ad una decisione difforme da quella già emanata in favore del ricorrente per la stessa causale. Nulla è dovuto però per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Fanelli Gaetano e la ASD CELLAMARE 2005, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 800.00, oltre interessi nella misura dell’ 1,00 % annuo a far data dalla domanda sino al 31/12/2010 e dell’1,50% annuo dal 1°/01/2011. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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