F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Nicola RIEFOLO / A.S.D. UNIVERSAL SOLARO ( 4/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11
VERTENZA: all. Nicola RIEFOLO / A.S.D. UNIVERSAL SOLARO
( 4/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
Con ricorso datato 2 luglio 2010 l’allenatore dilettante Nicola Riefolo, regolarmente iscritto nei
ruoli del S.T.F., ha adito a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di una parte
di quanto stabilito nel contratto pattuito con la società A.S.D. Universal Solaro.
Nel ricorso il tecnico precisa che la società A.S.D. Universal Solaro, partecipante al campionato
regionale lombardo di prima categoria, si era impegnata con un accordo economico sottoscritto
dalle parti, e,come accertato da questo Collegio Arbitrale,regolarmente depositato presso il
competente C.R. Lombardia, ad assumerlo come allenatore della sua prima squadra stabilendo di
corrispondergli un premio di tesseramento di €.6.500,00 da pagarsi in 10 rate da €.650,00 cadauna
alla scadenza del giorno 20 dei mesi di settembre,ottobre,novembre,dicembre 2009 e
gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio,giugno 2010.
Dopo il suo esonero del 22 dicembre 2009 lamenta di non aver più ricevuto alcun compenso dalla
società e di rimanere pertanto creditore dalla medesima delle 6 rate relative alle scadenze dell’anno
2010. Per tale motivo si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché voglia far obbligo alla società
in parola a corrispondergli la somma di €.3.900,00 a saldo di quanto pattuito oltre agli interessi di
mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso vengono allegati: copia del contratto,ricevuta della raccomandata attestante l’invio alla
controparte del presente reclamo,lettera di esonero inviata dalla A.S.D. Universal Solaro in data 22
dicembre 2009,due lettere raccomandate da lui inviate al presidente della società e p.c. al Comitato
Regionale Lombardia, datate rispettivamente 28 gennaio e 21 giugno 2010, con le quali sollecita il
pagamento di quanto a lui dovuto.
La Segreteria del Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 15 settembre 2010 invita la
A.S.D. Universal Solaro a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire,
successivamente, le proprie eventuali osservazioni.
La società risponde al Collegio in data 29 settembre precisando innanzitutto che tutte i tagliandi per
i compensi al tecnico erano stati preparati con scadenza al giorno 15 di ogni mese e non alle date da
lui segnalate nel ricorso ed a tale proposito allega le ricevute quietanziate dal medesimo per le rate
scadute nel 2009 e quelle programmate per i pagamenti del 2010.
In merito poi alla sua richiesta del saldo di €.3.900,00 per le 6 rate non retribuite fa presente
l’inesattezza di tale cifra in quanto ad ogni rata mensile di €.650,00 deve essere decurtata la parte
riguardante il rimborso delle spese poiché, come sancito sul punto 2b del contratto, essendo stato
esonerato nessun rimborso gli è più dovuto.
A fondamento di quanto esposto allega una dettagliata documentazione con riportata distanza
chilometrica dalla residenza del tecnico al campo di gioco,numero dei chilometri non percorsi dal
tecnico nei mesi di gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno 2010 moltiplicati per 1/5 del
costo della benzina per una totale di €.961,66 corrispondenti alla cifra da decurtare dalla sua
richiesta. Chiede inoltre venga data una sanzione disciplinare al Riefolo per la sua condotta non
confacente con il suo ruolo di allenatore e che ha conseguentemente indotto la società ad esonerarlo.
Ritiene infatti il tecnico responsabile dei disagi e delle difficoltà anche economiche nelle quali si è
venuta a trovare la società a seguito del suo comportamento.
Dichiara infine imputabile al tecnico ed al suo modo di gestire la squadra la causa che ha indotto
alcuni giocatori, dopo il suo esonero, ad interrompere ogni rapporto con la società non
presentandosi,sebbene più volte convocati, agli allenamenti e chiedendo addirittura lo svincolo dalla
medesima. Ad avallo di tale esposizione dei fatti viene allegata un’altra ampia documentazione
riportante: copia del contratto, articolo di stampa nel quale si commenta l’esonero del tecnico,
lettera spedita il 29 giugno 2010 al Riefolo con invito a presentarsi,previo appuntamento telefonico,
nella sede societaria per un’ amichevole risoluzione della controversia, 5 lettere inviate ad altrettanti
giocatori della prima squadra di mancata presenza agli allenamenti e con invito a presentarsi a
quelli successivi programmati dalla società,4 lettere inviate dagli stessi giocatori al Comitato
Regionale Lombardia ed alla A.S.D. Universal Solaro con richiesta di svincolo dal tesseramento
con la medesima.
Con raccomandata del 5 ottobre 2010 il tecnico Nicola Riefolo invia al Collegio Arbitrale le proprie
osservazioni in risposta alle controdeduzioni della società A.S.D. Universal Solaro.
Ribadisce quanto esposto nel suo ricorso circa la richiesta di €.3.900,00 a saldo di quanto stabilito
nel contratto. Ritiene assurda la pretesa della società di detrarre dal premio di tesseramento i
rimborsi per le spese di viaggio in quanto l’accordo sottoscritto dalle parti si riferisce unicamente
ad un premio di tesseramento complessivo di €.6.500,00 suddiviso in rate da €.650,00 cadauna.
In merito al citato dalla società “rimborso spese per indennità chilometrica” e riportato alla lettera
2b del contratto dichiara di averne mai fatto richiesta.
Per quanto riguarda poi l’invito a mettersi in contatto con la società afferma di aver
momentaneamente desistito a tale richiesta a seguito di alcuni appuntamenti rinviati e ad un ultimo
colloquio telefonico col Presidente risoltosi con toni sgradevoli.
Al ricevimento del ricorso in data 7 luglio 2010 veniva convocato dallo stesso Presidente per
raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
Alla sua richiesta di saldo delle rate insolute gli veniva data assicurazione che gli importi sarebbero
stati saldati a mezzo bonifico bancario,salvo poi ricevere la sera stessa una telefonata di diniego di
quanto concordato.In merito poi alle richieste della società di sanzioni a suo carico per
comportamenti ritenuti non conformi al suo ruolo di allenatore dichiara di aver sempre operato nel
rispetto delle regole e per il bene della squadra e di conseguenza della società stessa. Per quanto
riguarda il suo esonero ritiene sia stato causato dai non buoni rapporti con il Direttore Sportivo
mentre la decisione di interrompere la loro collaborazione con la A.S.D. Universal Solaro avanzata
da alcuni giocatori non deve essere imputata in alcun modo ad un suo comportamento scorretto.
Alle sue osservazioni allega i solleciti di pagamento inviati alla società e copia dell’articolo
dell’AIAC su “rapporti tra società ed allenatori”.
Il Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di accogliere il ricorso.
Ritiene che le richieste avanzate dalla società sulla detrazione delle spese di viaggio dal premio di
tesseramento siano prive di ogni validità in quanto trattasi di due normative contrattuali dai
significati completamente diversi e ben specificati in quanto una indirizzata sul compenso di un
premio di tesseramento, da pagarsi,come in questo caso, per intero anche in caso di esonero, e
l’altra sul rimborso di eventuali spese di viaggio,nella specie non richieste dal ricorrente.
In merito poi alla petizione di sanzioni disciplinari avanzate dalla società nei confronti
dell’allenatore per un suo presunto comportamento antisportivo, queste avrebbero dovuto essere
indirizzate non al Collegio Arbitrale ma,a suo tempo, al competente Organo di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società A.S.D. Universal Solaro di
corrispondere all’allenatore Nicola Riefolo la somma di €.3.900,00 a saldo di quanto pattuito
nell’accordo economico,di €.37,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.3.937,00
oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
Share the post "F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 12/02/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 18/02/11 VERTENZA: all. Nicola RIEFOLO / A.S.D. UNIVERSAL SOLARO ( 4/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI"