F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (372) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl) E LA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (nota N°. 6685/957pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (372) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl) E LA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (nota N°. 6685/957pf10-11/SP/blp del 22.3.2011). Il deferimento Con provvedimento del 22.3.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Signori Valentina Maio e Guglielmo Maio, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legali rappresentanti della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010”. Deferiva altresì avanti questa Commissione la SS Virtus Lanciano 1924 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai suoi Legali rappresentanti. In data 4.5.2011, i deferiti presentavano memoria difensiva contestando l’addebito sul rilievo che, al momento dei pagamenti in contestazione, il beneficiario, Signor Dino Pagliari, non era più tesserato con la Società Virtus Lanciano. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che provvedeva a precisare la contestazione come da verbale, concludendo per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascuno dei deferiti. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti che, previa rinuncia al termine a difesa, concludeva per il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il presente procedimento trae origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, relativamente al trimestre 1.7.2010 - 30.9.2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al Signor Dino Pagliari per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 in parte “attraverso un assegno bancario non trasferibile addebitato sul conto corrente dedicato” (per un importo netto complessivo € 26.038,00) e in parte “attraverso un versamento in contanti” (per un importo netto complessivo di € 700,13). Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie non essendo il Pagliari più tesserato per la Società Virtus Lanciano al momento dei pagamenti in contestazione. Ciò non solo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il contratto del nuovo allenatore è datato 31.7.2010 (e non 1.7.2010), ma perché la norma citata impone modalità specifiche per i versamenti degli emolumenti non solo per i tesserati, ma anche per i “lavoratori dipendenti” e più in generale per i “collaboratori addetti al settore sportivo”. Del resto, i deferiti non hanno addotto alcuna motivazione circa la presunta reale causale dei versamenti di cui trattasi, peraltro incontestati, né hanno spiegato le ragioni per le quali la quasi totalità dei versamenti sia stata effettuata, sebbene con modalità irregolari, proprio attraverso il conto corrente che la Società aveva indicato all’atto dell’iscrizione al campionato come dedicato al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, dipendenti e/o collaboratori. Della violazione contestata dovranno rispondere entrambi i deferiti, Valentina Maio e Guglielmo Maio, attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti (statuto e visura camerale). Alla responsabilità dei Legali rappresentanti consegue quella diretta della Società. Sotto il profilo sanzionatorio, va rilevato che, ad eccezione dell’importo corrisposto in contanti (quest’ultimo, tuttavia, di modestissima entità), le modalità di pagamento utilizzate (assegno non trasferibile tratto dal “conto dedicato”) garantiscono comunque un certo grado di “tracciabilità”. La Commissione stima pertanto eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: € 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti di Valentina Maio; € 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti di Guglielmo Maio; € 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti della SS Virtus Lanciano 1924 Srl.
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