F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (379) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 6719/959pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011
(379) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 6719/959pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).
A seguito della nota del 22 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato che il FC Canavese Srl ha effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di luglio, agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Francesco Ferraris, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF. Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna il Signor Francesco Ferraris e la Società FC Canavese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco Ferraris e la Società Canavese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena finale commutata in giorni 40 (quaranta) di inibizione; pena base per la Società FC Canavese Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Signor Francesco Ferraris;
▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per la Società FC Canavese Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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