F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (373) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) VALERIO D’ADDARIO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 6684/956pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(373) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) VALERIO D’ADDARIO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 6684/956pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
Con atto del 22.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bartolomeo D’Addario, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AS Taranto Srl (d’ora in avanti anche detta il “Taranto” ovvero la “Società”), il Sig. Valerio D’Addario, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società, e quest’ultima per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva attraverso la quale hanno attestato di avere proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all’atto dell’iscrizione al campionato ma solo dopo averne dato preventiva comunicazione alla Co.Vi.Soc. Alla riunione dell’11.5.2011 la Procura federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno dei deferiti, non presenti pur ritualmente convocati. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Alla responsabilità dei Sig.ri D’Addario consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M.
Infligge al Sig.ri D’Addario ed alla AS Taranto Calcio Srl l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (373) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) VALERIO D’ADDARIO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 6684/956pf10-11/SP/blp del 22.3.2011)."