F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) PAOLO TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) DONATELLA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 6764/ 965pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) PAOLO TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) DONATELLA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 6764/ 965pf10-11/SP/blp del 23.3.2011). Con atto del 23.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Prato Spa (d’ora in avanti anche detto il “Prato” ovvero la “Società”), il Sig. Paolo Toccafondi, Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società, la Sig.ra Donatella Toccafondi, Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società, e quest’ultima per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, e la quarta, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti. La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la Co.Vi.Soc. ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva attraverso la quale hanno chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare, sul presupposto di aver effettuato i pagamenti in contestazione a mezzo assegni circolari, tratti sul conte corrente dedicato, per esigenze del calciatori beneficiari. Alla riunione odierna la Procura federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno degli stessi i quali, invece, a mezzo del proprio difensore, hanno insistito per il proprio proscioglimento. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso. Le richieste sanzionatorie della Procura Federale, pertanto, devono ritenersi eccessive. Alla responsabilità dei Sig.ri Toccafondi consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge ai Sig.ri Andrea Toccafondi, Paolo Toccafondi, Donatella Toccafondi ed alla AC Prato Spa l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
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