F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (385) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO PIANIGIANI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl ▪ (N°.6748/ 964pf10- 11/SP/blp del 23.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(385) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO PIANIGIANI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl ▪ (N°.6748/ 964pf10- 11/SP/blp del 23.3.2011).
Con atto del 23.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
• il Sig. Pianigiani Antonello, Presidente e Legale rappresentante della US Poggibonsi Srl;
• la Società US Poggibonsi Srl, per rispondere:
- il Sig. Pianigiani Antonello della violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di luglio ed agosto 2010; - la Società US Poggibonsi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. Il tutto a fronte della comunicazione del 23/2/11 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva utilizzato un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di luglio ed agosto 2010. Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva, eccependo la buona fede nel loro comportamento, posto in essere per la difficoltà di scorporare le ritenute da versare ai lavoratori dipendenti non tesserati da quelle da versare (sul conto dedicato) ai tesserati. La difesa ha poi eccepito la scusabilità dell’errore All’udienza del giorno 11.5.2011 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto l’assoluzione. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23.2.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. Del resto gli stessi deferiti hanno ammesso le circostanze di fatto loro attribuite. Orbene non vi è chi non veda che non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato, con l’ovvia conseguenza che alla fattispecie non può ritenersi applicabile né il principio della buona fede, né quello dell’errore scusabile. Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità poste in essere. Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.
P.Q.M.
la Commissione delibera di irrogare al Sig. Pianigiani Antonello e alla Società US Poggibonsi Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) ciascuno.
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