F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (387) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (N°. 6749/ 966pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (387) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (N°. 6749/ 966pf10-11/SP/blp del 23.3.2011). La Procura Federale in data 23 marzo 2011 ha disposto il deferimento di: • Sig. De Biagi Germano, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società San Marino Calcio Srl, e il Sig. De Biagi Fabio, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società San Marino Calcio Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo V), delle NOIF per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2010; • la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. I deferiti facevano pervenire, in data 12.04.2011, la nomina a difensore acquisita agli atti della presente procedura. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione della sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito. Nell’interesse dei soggetti deferiti è comparso il difensore il quale si è richiamato alle difese in atti. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota CO.VI.SOC n. 423.04/GC/cc, trasmessa alla Procura federale in data 2.02.2011, prot. 5894, del 23.02.2011 - che la Società San Marino Calcio Srl ha provveduto al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 NOIF, lett. C), punto V), come da report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Tutto quanto sopra rilevato ed accertato, P.Q.M. Si accoglie il deferimento e per l’effetto si infliggono ai deferiti le seguenti sanzioni: • al Sig. Germano De Biagi € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); • al Sig. Fabio De Biagi Fabio € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); • alla Società San Marino Calcio Srl € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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