F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (388) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl ▪ (N°. 6765/ 968pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011
(388) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl ▪ (N°. 6765/ 968pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).
La Procura Federale in data 23 marzo 2011 ha disposto il deferimento di:
• Sig. Luzzana Giacomo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e il Sig. Zanga Alberto, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di Agosto 2010;
• la Società Tritium Calcio 1908 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. I deferiti facevano pervenire, in data 06.05.2011, memoria di costituzione e difensiva con cui, sinteticamente, si adduceva che sostanzialmente l’utilizzo di assegno bancario tratto sul conto dedicato non rappresentava violazione della normativa federale richiamata in sede di deferimento essendo stati effettuati pagamenti tracciabili e la Società Tritium Calcio 1908 Srl non aveva conseguito alcun tipo di illecito vantaggio ma al contrario aveva provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni verso i tesserati nei termini. Si osservava inoltre che l’autorizzazione all’effettuazione dei bonifici tramite Internet Banking era stata conseguita solo dal 1.10.2010. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione della sanzione di Euro 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascuno dei deferiti. Nell’interesse dei soggetti deferiti è comparso il difensore, il quale si è richiamato alle difese in atti, sottolineando l’unicità della condotta. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. n. 420.04/GC/cc, trasmessa alla Procura Federale in data 2.02.2011, prot. 5896, del 23.02.2011 - che la Società Tritium Calcio 1908 Srl ha provveduto al versamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di Agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 NOIF, lett. C), punto IV) in esiti di report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. In particolare la Società deferita ha pagato i suddetti emolumenti tramite assegni bancari addebitati sul conto dedicato, con ciò violando le prescrizioni della norma. Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Tutto quanto sopra rilevato ed accertato, pur considerate le tesi difensive formulate nell’interesse dei deferiti, P.Q.M.
Si accoglie il deferimento e per l’effetto si infliggono le seguenti sanzioni:
• al Sig. Luzzana Giacomo € 1.000,00 (€ mille/00);
• al Sig. Zanga Alberto € 1.000,00 (€ mille/00);
• alla Società Tritium Calcio 1908 Srl € 1.000,00 (€ mille/00).
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