F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (389) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASCARO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) ANTONIO CANTAFIO (Consigliere Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) E DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA Srl ▪ (N°. 6760/ 969pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 11.05.2011 (389) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASCARO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) ANTONIO CANTAFIO (Consigliere Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) E DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA Srl ▪ (N°. 6760/ 969pf10-11/SP/blp del 23.3.2011). Con atto del 23.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Paolo Mascaro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Vigor Lamezia Srl (d’ora in avanti anche detta la “Vigor” ovvero la “Società”), il Sig. Antonio Cantafio, Consigliere Presidente e Legale rappresentante della Società e quest’ultima per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2010, e la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la Co.Vi.Soc. ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC. I deferiti Vigor e Paolo Mascaro hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva attraverso la quale hanno chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare, sul presupposto di aver effettuato i pagamenti in contestazione a mezzo assegni circolari, tratti sul conte corrente dedicato, per esigenze del calciatori beneficiari. Alla riunione odierna la Procura federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno degli stessi i quali, invece, pur ritualmente convocati, non si sono presentati. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa, mentre assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, non è tale in ragione dell’entità dello stesso, pari ad € 24.134.,00. Ad ogni buon conto, la comparazione tra i due elementi lascia ritenere che le richieste sanzionatorie della Procura Federale siano eccessive. Alla responsabilità dei Sig.ri Mascaro e Cantafio consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Mascaro, al Sig. Cantafio ed alla Vigor Lamezia Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
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