F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 12.05.2011 (493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BUFFONE (Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°.8332/1315pf10-11/SP/blp del 4.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 12.05.2011
(493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BUFFONE (Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°.8332/1315pf10-11/SP/blp del 4.5.2011).
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• Giorgio Buffone, Direttore sportivo della Società Ravenna Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 1 (Illecito sportivo), del CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Lumezzane - Ravenna del 17/4/2011, offrendo la somma di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) al calciatore della AC Lumezzane Fabio Pisacane in cambio di un minore impegno suo e di due o tre suoi compagni più rappresentativi ed esperti in occasione della gara in questione, risultato non ottenuto unicamente per il netto diniego da parte del Pisacane;
• la Società Ravenna Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le sopraindicate violazioni addebitate al proprio Direttore sportivo.
Le memorie difensive
I deferiti hanno fatto pervenire due identiche memorie difensive con le quali hanno chiesto, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale e, nel merito, il proscioglimento, affermando l’insussistenza dei fatti contestati.
Il dibattimento
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore federale, con i suoi collaboratori, il quale, dopo essersi opposto all’ammissione della prova richiesta, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ per Giorgio Buffone l’inibizione per anni 3 (tre);
▪ per la Società Ravenna Calcio la penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi altresì il deferito e il rappresentante Società Ravenna Calcio, assistiti dai propri difensori, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate. In particolare, i difensori hanno insistito per l’ammissione del teste Maurizi, rinunciando al teste Pirani. La Commissione ha ammesso la prova per testi limitatamente ai primi due capitoli. Conseguentemente, è stato escusso il teste Maurizi Daniel, Segretario sportivo della Società Ravenna Calcio, il quale ha reso le dichiarazioni di cui al verbale di udienza.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentiti il teste e il deferito Buffone, nonché il Procuratore federale e i difensori delle parti, rileva quanto segue. Il deferimento è fondato, in quanto la condotta ascritta al Buffone appare pienamente provata. Dagli atti ufficiali, risulta che, in sede di audizione innanzi il collaboratore della Procura federale, il calciatore della Società AC Lumezzane Fabio Pisacane ha riferito di aver ricevuto un’offerta di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) da parte del Direttore sportivo della Società Ravenna Calcio per contribuire ad aggiustare il risultato della gara valida per la 30a giornata di Campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico, I Divisione, Girone A, Lumezzane - Ravenna del 17/04/2011, anche avvicinando e convincendo due o tre suoi compagni più rappresentativi ed esperti, progetto non andato in porto per il netto diniego opposto dallo stesso calciatore Pisacane. Le dichiarazioni del Pisacane appaiono logiche e credibili e sono confortate da numerosi e univoci riscontri. Esse devono essere qualificate come testimonianza di soggetto terzo. La testimonianza diretta sui fatti oggetto dell’incolpazione, quindi, deve essere considerata prova piena e sarebbe di per sé sufficiente per una dichiarazione di responsabilità. Nello specifico, però, la testimonianza suddetta supera positivamente ogni vaglio di intrinseca attendibilità e, ad abundantiam, è supportata da molteplici riscontri esterni. Dal punto di vista della intrinseca credibilità le dichiarazioni del Pisacane sono tempestive (risalgono al giorno successivo ai fatti), reiterate coerentemente davanti sia ai dirigenti della propria Società sia al collaboratore della Procura federale, minuziosamente dettagliate e verosimili. Esse trovano pieno riscontro logico anche nella classifica del Girone A, Prima Divisione, della Lega Pro, alla 29a giornata di campionato, che vedeva l’AC Lumezzane in posizione di metà classifica, mentre la Società Ravenna Calcio appariva a rischio play-out e, dunque, bisognosa di punti-salvezza. Non appare condivisibile l’affermazione della difesa degli incolpati allorché giudica illogica la proposta di incontrarsi a Parma avanzata dal Buffone, perché tale località si troverebbe a “centinaia di chilometri “ da Lumezzane. A prescindere dal fatto che Lumezzane dista da Parma circa 150 km e non “centinaia di chilometri”, tale ultima località si trova esattamente a metà strada tra Ravenna e Lumezzane ed è pertanto del tutto logico che il Buffone abbia proposto al Pisacane un incontro in tale luogo. Sotto il profilo dei riscontri estrinseci le dichiarazioni accusatorie del Pisacane hanno trovato conferma non solo nelle dichiarazioni del Direttore sportivo del Lumezzane Luca Nember, ma perfino in quanto sostenuto dal Buffone, che ha ammesso fin nei dettagli tutto quanto dichiarato dal Pisacane, fatta eccezione per il contenuto della telefonata. Su tale punto appare inverosimile, invece, quanto affermato dal deferito, secondo il quale lo scopo della telefonata sarebbe stato la richiesta del nominativo di un buon ristorante a Lumezzane, ove recarsi in vista della trasferta della propria squadra, ristorante del quale
non ha fornito neanche il nome preciso e dove, comunque, non si è recato. In proposito, non si comprende quale sarebbe la necessità di telefonare a una persona con la quale non si hanno rapporti da molto tempo, per chiedere il nome di un esercizio commerciale. Né tantomeno appare ragionevole la necessità di passare a un telefono fisso per parlare di ristoranti. La tesi difensiva, non supportata da alcun elemento di prova, indiziario o anche solo logico, appare come un maldestro tentativo da parte del Buffone di sottrarsi alle inevitabili conseguenze dell’illecito sportivo commesso. Le dichiarazioni rese dal teste Maurizi sono assolutamente inattendibili. In primo luogo, egli stesso, certamente interessato alle sorti del Ravenna, ha ammesso di aver letto in precedenza sia il deferimento sia le dichiarazioni rese al collaboratore della Procura dal Buffone. Da notare che in tale sede, nell’immediatezza dell’accaduto, il deferito non ha fatto alcun cenno alla presenza di terze persone alla telefonata. Del resto appare illogico e incredibile che il Buffone, che bene conosceva il Pisacane, abbia delegato a un terzo che invece non lo conosceva affatto il compito di telefonare a un calciatore della squadra avversaria per chiedere il nome di un ristorante. In secondo luogo, non vi è alcuna certezza che la telefonata alla quale avrebbe asseritamente assistito il Maurizi sia effettivamente intercorsa con il Pisacane, visto che il teste ha potuto ascoltare solo le parole pronunciate dal Buffone. Infine, non si comprende per quale motivo il Pisacane avrebbe dovuto inventare di sana pianta le pesanti accuse nei confronti del Buffone dalle quali non ha tratto alcun vantaggio. Lo stesso Buffone, interrogato dal collaboratore della Procura federale, ha escluso la sussistenza di motivi di rancore personale del Pisacane, descrivendo anzi come ottimi i suoi rapporti con quest’ultimo e affermando “di aver cresciuto” il predetto calcisticamente allorché pervenne al Ravenna dalle giovanili di altra squadra. Ne deriva che il Buffone deve rispondere degli addebiti a lui mossi, dai quali, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS deriva la responsabilità oggettiva della Società Ravenna Calcio.
La determinazione delle sanzioni
Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo in ragione dell’obiettiva gravità dei fatti e della condotta processuale di entrambi i deferiti che non si sono limitati a negare, come loro diritto, le proprie responsabilità, ma hanno falsamente accusato il tesserato Pisacane e, nel corso dell’udienza, perfino l’allenatore ed il Direttore sportivo del Lumezzane di avere, per inconfessabili e inesplicabili antichi rancori, architettato un’odiosa calunnia.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale dichiara i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, infligge a Buffone Giorgio la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre) e alla Società Ravenna Calcio quella della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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