F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (423) – APPELLO DEL SIG. ANDREA MARINI (calciatore attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011). (442) – APPELLO DEL SIG. MATTEO GALLUZZO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011). (443) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGI (Vice Presidente della Soc. AD Giallo Blu Figline) E DEL SIG. SANDRO DEGLI INNOCENTI (dirigente accompagnatore della Soc. AD Giallo Blu Figline) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 12.05.2011 (423) – APPELLO DEL SIG. ANDREA MARINI (calciatore attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011). (442) – APPELLO DEL SIG. MATTEO GALLUZZO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011). (443) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGI (Vice Presidente della Soc. AD Giallo Blu Figline) E DEL SIG. SANDRO DEGLI INNOCENTI (dirigente accompagnatore della Soc. AD Giallo Blu Figline) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011). la Commissione Disciplinare; previa riunione dei tre procedimenti, letti i ricorsi; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, mentre i difensori dei diversi incolpati hanno invocato l’accoglimento dei rispettivi gravami, osserva quanto segue. In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che nessuno dei deferiti ha mai contestato l’irregolarità del tesseramento dei due calciatori e conseguentemente la sussistenza dell’illecito, né in primo grado né con i rispettivi atti di appello. Tutti i ricorrenti contestano invece l’entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione Territoriale perché eccessive, inadeguate alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione. Le doglianze dei ricorrenti si appalesano fondate giacchè le sanzioni da irrogare nella fattispecie vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell’accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate ed all’elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame. La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte ai reclamanti siccome viene indicato nel dispositivo. P. Q. M. Accoglie i ricorsi ed in parziale riforma dell’impugnata decisione di cui al CU n. 63 del 2.4.2011 del Comitato Regionale Toscana riduce le sanzioni come segue: al calciatore Andrea Marini squalifica fino al 20 maggio 2011; al calciatore Matteo Galluzzo squalifica fino al 20 maggio 2011; ai dirigenti Sandro Degli Innocenti e Marco Magi inibizione per mesi sei. Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.
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