COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SAN ROCCO MARANO I REAL FACRI DEL 27.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SAN ROCCO MARANO I REAL FACRI DEL 27.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali; rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, valutate le dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell’audizione presso questa C.D.T., pur essendo emersa la sostanziale conferma degli addebiti nei confronti dei tesserati sanzionati nel corso della gara, questa Commissione ha rilevato che, così come riportato e confermato dallo stesso arbitro, “l’assedio”, al quale è stato sottoposto negli spogliatoi, è avvenuto ad opera di persone non identificabili, essendo egli impossibilitato a riconoscere gli autori, raccolti all’altra parte della porta di accesso. Emerge, quindi, un quadro di sostanziale conferma rispetto al giudicato di prima istanza, ma, per la pena accessoria pecuniaria, a carico della società reclamante, non può ritenersi certa la sua partecipazione agli episodi contestati. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Facri, di ridurre ad euro 100,00 la sanzione accessoria dell’ammenda a suo carico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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