COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA ATLETICO CASALNUOVO I AENARIA DEL 6.03.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA ATLETICO CASALNUOVO I AENARIA DEL 6.03.2011 – PROMOZIONE
Là C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la revisione della decisione del Primo Giudice (sanzione pubblicata sul C.U. n. 82 del 27.01.2011, pag. 1541), con la quale è stata sanzionata l’inibizione a carico del dirigente, sig. Roberto Petillo. Ebbene, il reclamo della società Comprensorio Mariglianese 2010 è stato sottoscritto proprio dal presidente della società, sig. Roberto Petillo, il quale, alla data della trasmissione a mezzo plico raccomandato postale, risulta inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S., fino al 22.04.2011. La circostanza dell'illegittimità della sottoscrizione comporta, per consolidata ed univoca giurisprudenza, l'insuperabile inammissibilità del reclamo. P.Q. M. DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comprensorio Mariglianese.
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