COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 98. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI SANT’ARPINO – GARA CALCIO ATELLA I CITTÀ DI SANT’ARPINO DEL 29.01.2011 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
98. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI SANT’ARPINO – GARA CALCIO ATELLA I CITTÀ DI SANT’ARPINO DEL 29.01.2011 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo legale rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro, convocato a chiarimenti, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 84, del C.R. Campania, del 3.02.2011, alla pag. 1626), con la quale sono state inflitte, alla medesima società Città di Sant’Arpino, le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia; infine, l’obbligo di versare, a favore della società Calcio Atella, la somma di euro 60,00, quale indennizzo per il mancato incasso. La reclamante società Città di Sant’Arpino ha addotto, a giustificazione dell’assenza, un certificato del Comune di Sant’Arpino, con il quale sono state attestate sia la temporanea inagibilità dell’impianto idrico del campo di calcio, sia la conseguente chiusura dell’impianto medesimo. Inoltre, la società reclamante ha asserito, in sede di audizione presso questa C.D.T., che la mattina del giorno di disputa della gara il campo era chiuso. Infine, la reclamante, a mezzo fax, ha informato, delle circostanze innanzi rappresentate, il C.R. Campania. Tali fatti sono stati confermati, in maniera obiettivamente decisiva, dall’arbitro, che ha dichiarato di essere giunto fuori dal campo alle ore 13,30 del giorno 29.01.2011, descrivendo, in maniera dettagliata, i motivi della chiusura dell’impianto sportivo. Tanto premesso, questa Commissione ritiene che, ai fini di un’equa decisione, debba essere tenuto in debita considerazione, la circostanza oggettiva dell’inagibilità del campo di gioco. Deve, dunque, accogliersi il reclamo della società Città di Sant’Arpino e, conseguentemente, la decisione adottata dal Primo Giudice va riformata, disponendo, in tal senso, la trasmissione degli atti al C.R. Campania, per la rifissazione. P.Q.M. DELIBERA in riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Città di Sant’Arpino; di trasmettere gli atti al C.R. Campania per la rifissazione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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