COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SALERNITANA MAGNA GRAECIA – GARA OFFSIDE SPORT GIRL / POL. SALERNITANA MAGNA GRAECIA DEL 30.01.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE B La C.D.T.,
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SALERNITANA MAGNA GRAECIA – GARA OFFSIDE SPORT GIRL / POL. SALERNITANA MAGNA GRAECIA DEL 30.01.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE B La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; tanto premesso, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 17.02.2011 del C.R. Campania, pag. 1862), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato per presunta irregolarità nello svolgimento della gara in epigrafe (sostituzione di persona fra calcettiste), nonché per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, della calcettista Martiniello Raffaella, nata l’11.05.1988. Per quanto attiene a tale specifica doglianza, relativa alla presunta sostituzione di persona, questa Commissione osserva che sul punto si è già pronunciato il Giudice di prima istanza, mediante convocazione delle calcettiste e del direttore di gara. Deve sottolinearsi che, all’atto della convocazione presso il G.S.T., il direttore di gara ha escluso in modo categorico che, in occasione della gara, si sia materializzata una “sostituzione di calcettiste”. In merito, poi, al terzo punto del reclamo (ovvero, la richiesta di verifica della data di spedizione, relativa al tesseramento della calcettista Martiniello Raffaella), questa C.D.T., esperiti doverosi accertamenti, rileva che la data di effettiva spedizione della richiesta di tesseramento della calciatrice Martiniello Raffaella si individua nel 3.02.2011, ovvero di tre giorni successiva, rispetto alla data di disputa della gara in esame. Di conseguenza, la partecipazione della calcettista Martiniello Raffella, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. P.O.M. DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Salernitana Magna Graecia, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in esame, con il punteggio di 0-6, a carico della società Offside Sport Girl; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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