COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO SANT’EGIDIO – GARA REAL CORBARA I ATLETICO SANT’EGIDIO DEL 18.12.2010 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO SANT’EGIDIO – GARA REAL CORBARA I ATLETICO SANT’EGIDIO DEL 18.12.2010 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T. visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, a seguito della lettura accurata degli atti, emerge che, nonostante il comportamento del sig. Micucci Sabatino sia meritevole di censura, in quanto gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare commisurata, ai sensi dell’art. 19, C.G.S., per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti commessi. Questa C.D.T., tanto premesso, ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, riducendola fino al 31.12.2011. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Sant’Egidio, di ridurre al 31.12.2011 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Sabatino Micucci; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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