COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VOLTURNO – GARA REAL VOLTURNO I ALBA SANNIO COMPRENS. DEL 13.02.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VOLTURNO – GARA REAL VOLTURNO I ALBA SANNIO COMPRENS. DEL 13.02.2011 – ECCELLENZA Là C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; preso atto della dichiarazione resa dall’assistente dell’arbitro; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, nella condotta tenuta dal calciatore El Quazni Badreddin possono ravvisarsi gli estremi della condotta antisportiva, anziché quelli della condotta violenta nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure deve essere ridotta al 30.09.2011. P.Q. M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Volturno, riducendo al 30.09.2011 la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. El Quazni Badreddin; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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