COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 107. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI I RINASCITA SOLOPACA DEL 13.02.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 107. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI I RINASCITA SOLOPACA DEL 13.02.2011 – 1^ CAT. Là C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali; preso atto che oggetto del ricorso è la richiesta di ripristino del risultato conseguito sul campo, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale, con l’impugnata decisione, ha deliberato la perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società reclamante, in quanto ritenuta responsabile, sotto il profilo oggettivo, del comportamento tenuto dal proprio calciatore Pezzullo Giuseppe, che aveva colpito il calciatore Zampetti Giacomo (della società Rinascita Solopaca), determinandogli un grave stato di malore, al punto da rendere necessario l’intervento dell’autombulanza. Per inquadrare correttamente la vicenda, occorre tenere ben presente quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto e nel relativo supplemento di rapporto, nonché quanto da lui riferito, in modo netto e chiaro, all’atto della sua audizione personale, a chiarimenti. Al fine di una doverosa ricostruzione della vicenda, deve precisarsi che l’arbitro ha riferito che effettivamente il calciatore Zampetti Giacomo era stato colpito con una violenta testata dal calciatore Pezzullo Giuseppe e che, per l’intensità delle conseguenze, si era reso necessario l’intervento dei sanitari ed il trasporto, in autoambulanza, del calciatore medesimo; che il tutto era accaduto al 47’ del secondo tempo; che egli aveva sospeso la gara, per la cui conclusione mancavano due minuti di gioco; che, ristabilita una situazione compatibile con la ripresa del gioco, il direttore di gara medesimo, dopo circa 15’, aveva convocato i due capitani, per comunicare loro che, a suo avviso, la gara poteva riprendere, non sussistendo ragioni per la fine anticipata dell’incontro; che, a questa comunicazione, il capitano della società Rinascita Solopaca aveva eccepito che la sua squadra non si sarebbe presentata in campo; che, effettivamente, quando il direttore di gara si è portato di nuovo sul terreno di giuoco, ha dovuto constatare la presenza della sola squadra ospitante, la Libertas San Marco Trotti; che, dunque, atteso il tempo regolamentare, l’arbitro ha decretato la fine della gara. Tanto premesso, questa C.D.T. considera che spettasse al direttore di gara ogni valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per il prosieguo dell’incontro, pur in caso di accadimento di fatti rilevanti. Nel caso in esame, tale valutazione è stata operata dal direttore di gara, che ha convocato i due capitani, invitandoli a riprendere il gioco, proprio perché non ravvisava gli estremi per l’anticipata conclusione della gara ed infine, dopo aver atteso sul terreno di giuoco, ha dovuto constatare l’abbandono della competizione da parte della società Rinascita Solopaca. Questa C.D.T., nello stigmatizzare la gravità del comportamento del calciatore Pezzullo Giuseppe, non può non prendere atto che egli è stato adeguatamente sanzionato dal G.S.T. Deve, tuttavia, rilevarsi che, rispetto alla documentazione esaminata dal G.S.T. medesimo, sussistono due aspetti di decisiva differenziazione: il primo si individua nelle dettagliate, significative dichiarazioni a chiarimento, rese dal direttore di gara presso questa C.D.T.; il secondo è relativo alla probante documentazione, obiettivamente incontrovertibile, depositata agli atti dalla società reclamante. Tanto premesso, non può non concludersi che, nel caso in esame, l’abbandono del terreno di giuoco da parte della società Rinascita Solopaca, in aperto ed esplicito contrasto con la decisione del direttore di gara di proseguire l’incontro, comunicata ai due capitani, deve essere considerato equivalente alla rinuncia, con la conseguenza della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e di un punto di penalizzazione, il tutto a carico della società Rinascita Solopaca, come dall’art. 53, comma 2, C.G.S., che testualmente recita: “… la società (che) fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa (della gara), laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3… nonché la penalizzazione di un punto in classifica”. P.Q. M. DELIBERA in riforma della decisione resa dal G.S.T., accoglie il reclamo proposto dalla società Libertas San Marco Trotti e, per l’effetto, infligge alla società Rinascita Solopaca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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