COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA TEORA / MIRABELLA ECLANO DEL 15.11.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA TEORA / MIRABELLA ECLANO DEL 15.11.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 104 del 31.03.2011 del C.R. Campania, pag. 2305), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato per presunta irregolarità nello svolgimento della gara in epigrafe (inadeguata identificazione di calciatori) nonché per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di altri calciatori). Il reclamo verte principalmente sulla presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Nesta Antonio (nato il 13.06.1995), per il quale il Giudice in prima istanza non si è pronunciato. Orbene, dalla documentazione, acquisita dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania emerge, chiaramente che il calciatore Nesta Antonio risulta regolarmente tesserato a favore della società Teora, dal 6.12.2010 ovvero, da data successiva rispetto al giorno di disputa della gara oggetto di reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore Nesta Antonio, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano; di infliggere alla società Teora , ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it