COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA FUTURA / SPORTING CILENTO DEL 28.02.2011 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA FUTURA / SPORTING CILENTO DEL 28.02.2011 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 100 del 18.03.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2150), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatori cosiddetti "fuori quota"). Al riguardo, questa C.D.T. osserva: premesso che l'art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza", rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, nel caso che ci occupa non si tratta di posizione irregolare di calciatori, bensi di circostanze, inerenti la gara, che, allorquando ne risulta provata la sussistenza, ne determina l'irregolarità di svolgimento, in violazione delle norme, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1, del 1° luglio 2010, del C.R. Campania, relativo alle cosiddette fasce d'età. In ragione della specifica appartenenza del reclamo
all'ambito dell'irregolarità di svolgimento, esso avrebbe dovuto essere preannunciato, a mezzo comunicazione telegrafica, oppure a mezzo fax, entro la mezzanotte ("ore ventiquattro") del primo giorno feriale successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Viceversa, la società reclamante, evidentemente nell'erronea interpretazione che il reclamo vertesse su posizioni irregolari di calciatori, ha smesso di farlo precedere dal prescritto preannuncio. Inoltre, alcuna rilevanza può avere il riferimento avanzato dalla società reclamante in merito ad altra delibera del G.S.T. in quanto attinente a questione diversa rispetto a quella proposta (posizione irregolare dell’assistente di parte agli effetti del tesseramento e/o censimento per il quale, come più volte ribadito, il reclamo non necessita del prescritto preannuncio di reclamo). P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Sporting Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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